ordinanza n. 362 del 2005

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ORDINANZA N. 362

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto                                      CAPOTOSTI                    Presidente

- Fernanda                                            CONTRI                           Giudice

- Guido                                                 NEPPI MODONA                "

- Annibale                                             MARINI                               "

- Franco                                                BILE                                     "

- Giovanni Maria                                  FLICK                                   "

- Francesco                                           AMIRANTE                         "

- Ugo                                                    DE SIERVO                         "

- Romano                                              VACCARELLA                   "

- Paolo                                                  MADDALENA                    "

- Alfio                                                   FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                                              QUARANTA                        "

- Franco                                                GALLO                                 "

- Luigi                                                   MAZZELLA                         "

- Gaetano                                              SILVESTRI                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3-bis, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza emessa dal Tribunale di Prato in data 31 gennaio 2003, nel procedimento penale a carico di O. J., iscritta al n. 981 del registro ordinanze 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, e 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

              che il giudice rimettente – chiamato a convalidare l’arresto di uno straniero, colpito da provvedimento di espulsione amministrativa, per il reato di ingiustificata inottemperanza all’ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 – dubita, in primo luogo, della legittimità costituzionale del comma 5-quinquies del citato art. 14, nella parte in cui prevede che per il suddetto reato è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo;

che tale previsione risulterebbe, per un verso, manifestamente irragionevole, dato che l’arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo sarebbero finalizzati «a provvedere all’espulsione dello straniero quando l’art. 14 della stessa legge» (recte: dello stesso decreto legislativo) «consente l’espulsione con accompagnamento alla frontiera indipendentemente dal giudizio penale»; e, per un altro verso, contrastante con l’art. 13, terzo comma, Cost., non risultando ravvisabili eccezionali ragioni di necessità e di urgenza che legittimino l’autorità di pubblica sicurezza ad adottare un provvedimento provvisorio – l’arresto – a fronte della successiva, doverosa rimessione in libertà dell’arrestato da parte dell’autorità giudiziaria, stante l’impossibilità di applicare misure cautelari per il reato de quo, in quanto di natura contravvenzionale;

che il rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, osservando come l’immediata esecutività del decreto di espulsione, anche in pendenza del termine di impugnazione del provvedimento – ivi prefigurata – leda il diritto di difesa dell’espulso, specie allorché quest’ultimo risulti (come nel caso di specie) completamente privo di mezzi.

Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto: e ciò in quanto tale misura «precautelare» si risolveva in una limitazione «provvisoria» della libertà personale priva di qualsiasi giustificazione processuale, non potendo essere finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo, data la natura contravvenzionale della fattispecie, né costituendo un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione;

che, dopo tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio della figura criminosa, trasformandola da contravvenzione in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni — configurazione che consente, ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen., l’applicazione di misure coercitive — fatta eccezione per l’ipotesi dell’ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l’originaria natura contravvenzionale (comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunto dalla legge di conversione);

che, correlativamente, è stata ripristinata — per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa — la misura dell’arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004);

che la decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate, pur non incidendo direttamente sulla disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – per la cui esecuzione l’impugnato art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede il nulla osta dell’autorità giudiziaria, indicando i casi in cui può essere negato – hanno determinato significativi mutamenti delle relative modalità operative;

che, in particolare, riguardo ai fatti di ingiustificato trattenimento commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 271 del 2004 (quale quello oggetto del giudizio a quo), una volta che non si proceda per essi – in virtù della sentenza n. 223 del 2004 – all’arresto dell’autore della violazione, resta inoperante l’obbligo di rilascio immediato del nulla osta all’espulsione da parte del giudice in sede di convalida della misura, previsto dall’art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998;

  che, a loro volta, le successive modifiche legislative introdotte dal decreto-legge n. 241 del 2004, come integrato dalla relativa legge di conversione – ferma restando, ovviamente, l’impossibilità di applicare la nuova disciplina sostanziale ai fatti anteriormente commessi, trattandosi di novella in malam partem – alterano la sequenza procedimentale denunciata;

che, in particolare, l’applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere per il reato in questione, riguardo alle fattispecie trasformate in delitto – misura che impedisce il rilascio del nulla osta all’espulsione, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 – viene ad incidere, limitandolo, sull’«automatismo» del meccanismo di espulsione degli stranieri imputati del reato stesso, produttivo della lesione del diritto di difesa ravvisata dal giudice a quo;

  che gli atti vanno pertanto restituiti al Tribunale rimettente, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.