ORDINANZA N. 357
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d’appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dallo stesso senatore Cossiga con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 ed iscritto al n. 283 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005 il giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso depositato il 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – nella qualità di ex Presidente della Repubblica – ha proposto conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale;
che, secondo quanto riferisce il ricorso, tali dichiarazioni sono state rese il 15 marzo 1991, nel corso di un’audizione disposta dal Comitato parlamentare sui servizi per 1’informazione e la sicurezza dello Stato in merito alla struttura denominata "Gladio", quando il Presidente Cossiga, rivolgendosi al senatore Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello da lui sottoscritto contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un’altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall’altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! [...] Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché 1’idea che domani 1'onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; e alla replica del senatore Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», il Presidente Cossiga aveva risposto: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria»;
che con sentenza del 23 giugno 1993 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda del senatore Onorato (in relazione sia a tale episodio, sia ad altri due non più rilevanti in questa sede), condannando il senatore Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio;
che la decisione è stata integralmente riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997;
che, accogliendo il ricorso del senatore Onorato, la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, ha cassato la decisione impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
che contro tale sentenza della Corte di cassazione il senatore Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata;
che questa Corte – dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con ordinanza n. 455 del 2002 – lo ha deciso con sentenza n. 154 del 2004, affermando che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato relativo a pronunce dell’autorità giudiziaria assunte come lesive della prerogativa di irresponsabilità del Presidente della Repubblica garantita dall’art. 90 della Costituzione, la legittimazione attiva – che di norma spetta soltanto a chi, nel momento in cui il ricorso è proposto, impersona il potere delle cui attribuzioni si discute – può eccezionalmente estendersi a chi ha cessato di ricoprire la carica qualora , come nella specie, la controversia sulle attribuzioni e sulla loro ipotizzata lesione coincida con una controversia sull’applicabilità della norma costituzionale che escluda o limiti, in via di eccezionale prerogativa, la responsabilità del titolare della carica costituzionale per atti da lui compiuti, e nel momento in cui l’atto è stato posto vi sia coincidenza fra la persona fisica della cui responsabilità si discute e il titolare della carica monocratica cui la norma costituzionale collega l’immunità;
che questa Corte ha peraltro dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni, in quanto spetta all’autorità giudiziaria, investita di controversie sulla responsabilità del Presidente della Repubblica in relazione a dichiarazioni da lui rese durante il mandato, di accertare se esse costituiscano esercizio di una funzione presidenziale o siano ad essa strumentali ed accessorie, e in caso di accertamento positivo ritenerle coperte dall’immunità di cui all’art. 90 della Costituzione; ed ha precisato che la giurisdizione costituzionale sui conflitti non sostituisce l’esercizio della funzione giurisdizionale ove siano in gioco diritti di cui si chieda l’accertamento e il ristoro, ma vale solo a restaurare la corretta osservanza delle norme costituzionali ove, in concreto, un cattivo esercizio di funzioni giurisdizionali abbia causato illegittime menomazioni di attribuzioni costituzionali di un altro potere;
che successivamente la Corte di appello di Roma, con sentenza 23 settembre 2004, emessa in sede di rinvio, ha riconosciuto la responsabilità del senatore Cossiga, sul presupposto che egli non avesse agito nell’esercizio delle funzioni presidenziali, sia tipiche (ai sensi dell’art. 89 della Costituzione) che atipiche (in sede di esercizio del c.d. potere di esternazione);
che contro questa sentenza il senatore Cossiga, sempre nella qualità di ex Presidente della Repubblica, ha proposto il presente conflitto di attribuzione, chiedendo l’annullamento della sentenza stessa, la quale – avendo negato che le dichiarazioni in esame fossero espressione del potere di esternazione del Presidente della Repubblica, e come tali coperte da irresponsabilità – avrebbe violato i principi di diritto dalla Corte di cassazione enunciati con la sentenza di rinvio e da questa Corte ritenuti espressione di corretto esercizio del potere di valutazione spettante all’autorità giudiziaria (sentenza n. 154 del 2004, citata);
che, secondo il ricorrente, non potrebbero sollevarsi dubbi sull’ammissibilità del conflitto, in particolare sul suo “tono” costituzionale.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare – senza contraddittorio e prima facie – sull’ammissibilità del conflitto, sotto il profilo dell’identificazione dei poteri dello Stato che si contrappongono e dell’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in ordine alla stessa questione di ammissibilità;
che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha già ritenuto (ordinanza n. 455 del 2002, resa in riferimento alla stessa vicenda) la legittimazione del senatore Cossiga, come ex Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario;
che sotto lo stesso profilo – alla luce di quanto affermato dalla citata sentenza n. 154 del 2004, a proposito della stessa vicenda cui si riferisce l’impugnata decisione della Corte di appello di Roma – va disposta, a norma dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al Presidente della Repubblica in carica la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l’immunità di cui all’art. 90 della Costituzione, è oggetto della decisione della Corte di appello di Roma e del ricorso per conflitto di attribuzione;
che, sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell’autorità giudiziaria, per il tramite dell’impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un ex Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004;
che pertanto ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari ai fini dell’ammissibilità del conflitto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte di appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al senatore Francesco Cossiga, in qualità di ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di appello di Roma e al Presidente della Repubblica in carica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA