ORDINANZA N. 329
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettere b) e c), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri;
uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 giugno 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c), della legge della Regione Marche 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale);
che, secondo il ricorrente, le disposizioni censurate, nella parte in cui attribuiscono alla Regione, al fine di dichiarare una determinata area ad elevato rischio di crisi ambientale, la competenza ad individuare «i limiti oltre i quali la qualità dell'ambiente deve essere considerata insufficiente» nonché «il limite oltre il quale il rischio di eventi straordinari è da ritenersi inaccettabile», si pongono in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, in assenza di un richiamo al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, si risolvono nell'attribuzione alla Regione della competenza a determinare standards ambientali, che devono considerarsi riservati alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente;
che, con memoria depositata il 2 luglio 2004, si è costituita in giudizio la Regione Marche chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto infondato;
che l'8 febbraio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dando atto che la Regione Marche, con la legge regionale 12 ottobre 2004, n. 21 (Modifica della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 - “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”), ha modificato l'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2004, n. 6 introducendo il richiamo esplicito alla osservanza della normativa nazionale e comunitaria di settore;
che, con atto depositato il 22 febbraio 2005, la Regione Marche ha accettato la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.