ORDINANZA N. 315
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 2002, n. 73, promossi con ordinanze del 12 e del 29 luglio 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, del 21 giugno 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta, del 27 ottobre e del 4 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, del 19 novembre 2004 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, del 22 luglio 2004 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, del 24 novembre 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, del 15 dicembre 2004 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, rispettivamente iscritte ai nn. 928 e 980 del registro ordinanze 2004 ed ai nn. 27, 55, 56, 73, da 132 a 134, 170, 198, 199 e 200 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2004 e nn. 7, 8, 9, 11, 13 e 15, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ordinanza in data 12 luglio 2004 (reg. ord. n. 928 del 2004), la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.;
che il rimettente, in punto di fatto, premette di essere stato investito del ricorso avverso l’atto della Agenzia delle entrate, Ufficio di Borgo Valsugana, con cui era stata irrogata la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per avere l’esercente impiegato lavoratori dipendenti non risultanti «da scrittura o da altra documentazione obbligatoria»;
che il giudice a quo ritiene che l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 irragionevolmente equiparerebbe situazioni tra loro assolutamente diverse, dal momento che, ai fini della determinazione della sanzione, farebbe indiscriminato riferimento al primo gennaio dell’anno, indipendentemente dalla gravità delle situazioni concrete;
che, a suo avviso, risulterebbe in tal modo violato anche «il principio di proporzionalità fra sanzione e condotta antigiuridica»;
che, inoltre, la disposizione censurata violerebbe il diritto di difesa, in quanto porrebbe una presunzione assoluta quanto all’inizio del rapporto di lavoro irregolare, mentre sarebbe esclusa la possibilità di provare che il rapporto medesimo è insorto in data diversa;
che, infine, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma che il ricorrente nel giudizio a quo ha prodotto documentazione per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato non il primo gennaio, bensì nell’agosto del 2002;
che lo stesso rimettente, con analoga ordinanza in data 29 luglio 2004 (reg. ord. n. 980 del 2004), ha sollevato questione di costituzionalità relativa alla medesima disposizione, indicando come ulteriore parametro costituzionale, asseritamente violato, l’art. 25 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata sancirebbe il cumulo con tutte le altre sanzioni a vario titolo applicabili alla stessa condotta materiale, in modo da «palesare una evidente ulteriore sproporzione» in relazione alla effettiva gravità dell’illecito previsto dalla norma;
che, con ordinanza in data 21 giugno 2004 (reg. ord. n. 27 del 2005), anche la Commissione tributaria provinciale di Caserta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione all’art. 3 Cost.;
che il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare su di un ricorso promosso avverso l’atto con cui l’Agenzia delle entrate di Caserta ha irrogato la sanzione di cui al citato art. 3, a seguito dell’accertamento presso la società ricorrente dello svolgimento di attività lavorativa da parte di un lavoratore che non risultava iscritto nei libri obbligatori;
che la Commissione tributaria di Caserta ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione all’art. 3, primo comma, Cost., «nella parte in cui stabilisce che la sanzione è calcolata sulla base del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti C.C.N. per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione, così violando il principio di uguaglianza della legge, il principio di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione delle sanzioni e il principio di predeterminazione e certezza delle leggi e delle relative sanzioni»;
che, con ordinanza depositata il 27 ottobre 2004 (reg. ord. n. 55 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Macerata ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata;
che la Commissione tributaria di Macerata ritiene che tale disposizione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, in quanto farebbe dipendere l’entità della sanzione non già dalla gravità della violazione, bensì dal momento in cui è stata accertata;
che, ad avviso del rimettente, sarebbe inoltre violato l’art. 24 Cost., dal momento che la presunzione assoluta contenuta nella norma comprimerebbe il diritto di difesa in ordine all’impossibilità di fornire una prova contraria, rispetto alla presunzione assoluta stabilita dalla legge, in merito alla data d’inizio del rapporto irregolare;
che, con ordinanza depositata il 4 novembre 2004 (reg. ord. n. 56 del 2005), la stessa Commissione tributaria, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quello sopra richiamato, ha esteso la questione di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, con riferimento agli ulteriori parametri di cui agli artt. 25, 27 e 102 Cost.;
che, in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. essi sono evocati in combinato con l’art. 3 Cost., in relazione al carattere assoluto della presunzione che esclude la «possibilità di dimostrare che il rapporto di lavoro è insorto in data diversa» da quella stabilita presuntivamente dalla disposizione censurata;
che il contrasto con l’art. 27 Cost. conseguirebbe alla circostanza che la sanzione in esame si aggiungerebbe alle altre previste dall’ordinamento per la stessa condotta, senza la possibilità di un cumulo formale, «con violazione del principio della naturale funzione della sanzione previsto dall’art. 27 della Costituzione»;
che, con ordinanza depositata il 19 novembre 2004 (reg. ord. n. 73 del 2005), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle delle precedenti ordinanze di rimessione;
che, con tre ordinanze di contenuto pressoché identico, depositate tutte il 22 luglio 2004 (reg. ord. nn. 132, 133 e 134 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Forlì ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione all’art. 3 Cost., in altrettanti giudizi di impugnazione di sanzioni irrogate ai sensi della disposizione censurata;
che la Commissione tributaria di Forlì ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza, «sotto il profilo della irragionevole determinazione del quantum della sanzione pecuniaria», che dipenderebbe da «un evento, del tutto casuale, quale la data di contestazione dell’illecito»;
che, con ordinanza depositata il 24 novembre 2004 (reg. ord. n. 170 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata;
che, con tre ordinanze di contenuto pressoché identico, depositate tutte il 15 dicembre 2004 (reg. ord. nn. 198, 199 e 200 del 2005), la Commissione tributaria provinciale di Benevento, in sede di giudizio di impugnazione di una sanzione irrogata ai sensi della disposizione censurata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Cost.;
che le argomentazioni poste a fondamento delle censure dalle Commissioni tributarie di Bari e di Benevento sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dagli altri rimettenti;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nei giudizi di cui alle ordinanze n. 928 e 980 del 2004, e nn. 27, 73, 132, 133, 134 e 170 del 2005, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;
che, nei giudizi di cui alle ordinanze n. 198, 199 e 200 del 2005, la difesa erariale, preso atto dell’intervenuta sentenza della Corte n. 144 del 2005, ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili.
Considerato che l’identità della normativa impugnata, la parziale coincidenza delle censure proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che questa Corte, con sentenza n. 144 del 2005, nel pronunciarsi su analoghe questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione;
che, pertanto, tale sentenza, pronunciata successivamente alle ordinanze di rimessione, ha sostanzialmente modificato la disciplina del citato art. 3, comma 3, sul quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rendendo necessario, conseguentemente, un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi a quibus;
che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, alla Commissione tributaria provinciale di Macerata, alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla Commissione tributaria provinciale di Benevento.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.