ORDINANZA N. 313
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Sassari con ordinanza in data 15 gennaio 2004 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza in data 11 ottobre 2004, rispettivamente iscritte ai numeri 100 e 101 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2004 (r.o. n. 100 del 2005) il Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-ter [recte: 14, comma 5-quinquies] del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter del medesimo articolo;
che con ordinanza in data 11 ottobre 2004 (r.o. n. 101 del 2005) il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter del medesimo articolo l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che entrambi i rimettenti premettono di procedere all’udienza di convalida nei confronti di cittadine straniere tratte in arresto perché sorprese in territorio nazionale dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo a seguito del provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.
Considerato che, essendo censurata in entrambe le ordinanze la stessa norma in riferimento ai medesimi parametri, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le questioni hanno ad oggetto l’arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che questa Corte con sentenza n. 223 del 2004, depositata il 15 luglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, successiva all’ordinanza di rimessione, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sassari;
che deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia, in quanto la relativa ordinanza è successiva alla richiamata sentenza di illegittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sassari;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.