Ordinanza n. 269 del 2005

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ORDINANZA N. 269

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto   CAPOTOSTI           Presidente

- Guido             NEPPI MODONA     Giudice

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni Maria FLICK                        "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 2 ordinanze del 22 aprile 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da Cattel Caterina ed altri e da Abate Massimo Eraldo ed altri contro il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, iscritte ai nn. 684 e 685 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo contenuto depositate il 22 aprile 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), «nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11»;

che il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi sulle impugnative, proposte da numerosi medici, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 14 febbraio 2000 (Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, di cui all’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370);

che i ricorrenti nei giudizi a quibus sono medici specialisti, ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina dall’anno accademico 1983/84 all’anno accademico 1990/91, tutti destinatari delle sentenze del TAR Lazio, passate in giudicato, citate nelle premesse del decreto impugnato, di annullamento dei decreti a suo tempo emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428);

che nelle sentenze suindicate il giudice amministrativo pervenne all’annullamento dei citati decreti attraverso la disapplicazione del decreto legislativo n. 257 del 1991, siccome contrastante con le direttive comunitarie, nella parte in cui recepiva la normativa comunitaria delle specializzazioni mediche solo a partire dall’anno accademico 1991/92, lasciando sopravvivere il precedente regime, meno favorevole, per le specializzazioni già in corso;

che l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, attuativo dei giudicati, regola però esclusivamente i benefici economici spettanti ai medici ammessi presso le scuole di specializzazione in medicina negli anni 1983-1991, nulla disponendo in ordine all’attribuzione di un qualsiasi punteggio ai titoli di specializzazione conseguiti dai medici predetti e da farsi valere nei concorsi di accesso ai profili professionali medici, così come stabilito invece dal decreto legislativo n. 257 del 1991 per i titoli conseguiti dai medici iscritti alle suddette scuole a decorrere dall’anno accademico 1991/92;

che, conseguentemente, i ricorsi, per la parte in cui specificamente lamentano la mancata attribuzione di punteggio ai titoli di specializzazione “precomunitari”, andrebbero rigettati, essendo il provvedimento impugnato non contrastante, sotto tale profilo, con la previsione legislativa di cui al precitato art. 11;

che, ad avviso del giudicante, il permanere di un trattamento discriminatorio, quanto all’attribuzione dei punteggi, in danno dei medici specializzati iscritti alle relative scuole prima del 1991, in contrasto con le sentenze passate in giudicato, renderebbe tuttavia lo stesso art. 11 della legge n. 370 del 1999 lesivo dei parametri costituzionali sopra indicati, non essendo dubbio il diritto dei suddetti medici specializzati al riconoscimento – a parità di condizioni – del medesimo trattamento attribuito a coloro che abbiano conseguito la specializzazione nel vigore del decreto legislativo n. 257 del 1991.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), in quanto – in asserito contrasto con i giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 – non prevede, in favore dei medici destinatari della norma stessa, alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso ai profili professionali medici;

che il medesimo rimettente muove evidentemente dal presupposto che la norma impugnata sia finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei suddetti giudicati, cosicché la sua incompletezza si risolverebbe in un vizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della ingiustificata violazione dei giudicati stessi;

che tale presupposto interpretativo – non sorretto in realtà da alcuna motivazione – è tuttavia sicuramente erroneo, essendo reso palese dalla stessa rubrica (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991) che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati;

che rispetto agli altri profili – e segnatamente quello riguardante l’attribuzione di punteggi a fini concorsuali – permangono perciò immodificate le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi a quibus, derivanti dai suddetti giudicati formatisi in loro favore;

che, pertanto, il problema che nella specie pone il rimettente riguarda solo l’attuazione dei giudicati senza riflettersi sulla legittimità costituzionale della norma impugnata;

che, conclusivamente, la questione sollevata risulta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.