Ordinanza n. 227 del 2005

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ORDINANZA N. 227

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Piero Alberto   CAPOTOSTI           Presidente

 

- Fernanda         CONTRI                   Giudice

 

- Guido             NEPPI MODONA         "

 

- Annibale         MARINI                      "

 

- Giovanni Maria FLICK                        "

 

- Francesco        AMIRANTE                 "

 

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

 

- Alfio               FINOCCHIARO           "

 

- Alfonso           QUARANTA                "

 

- Franco            GALLO                        "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 13 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanluri, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza depositata il 13 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

che – ad avviso del rimettente – le norme impugnate sarebbero lesive del principio di eguaglianza in danno delle società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, assoggettate indiscriminatamente all’imposta regionale sulle attività produttive pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell’imposta stessa.

Considerato che il rimettente denuncia, quanto all’individuazione dei soggetti passivi dell’IRAP, la violazione del principio di eguaglianza nei confronti delle società di persone che operino «senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;

che le categorie poste a confronto sono tuttavia all’evidenza prive del carattere di omogeneità necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza, considerato che il presupposto applicativo dell’IRAP, quale definito dall’art. 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, cosicché l’esclusione dall’imposta di soggetti che per definizione non esplicano attività autonome, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati, non può assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a soggetti di natura diversa, come le società di persone, la cui attività è invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel presupposto applicativo;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

 

Annibale MARINI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria l'8  giugno 2005.