ORDINANZA N. 227
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 13 marzo 2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Congia Ortu Paderi s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sanluri, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con ordinanza depositata il 13 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo periodo, e 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
che – ad avviso del rimettente – le norme impugnate sarebbero lesive del principio di eguaglianza in danno delle società di persone che operano con il solo lavoro dei soci, assoggettate indiscriminatamente all’imposta regionale sulle attività produttive pur in mancanza di qualsiasi elemento organizzativo, rispetto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e da pensione, che non sono invece compresi tra i soggetti passivi dell’imposta stessa.
Considerato che il rimettente denuncia, quanto all’individuazione dei soggetti passivi dell’IRAP, la violazione del principio di eguaglianza nei confronti delle società di persone che operino «senza apprezzabile impiego di capitali e senza impiego di lavoro dipendente» rispetto ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;
che le categorie poste a confronto sono tuttavia all’evidenza prive del carattere di omogeneità necessario ai fini di una comparazione da effettuarsi con riferimento al principio di eguaglianza, considerato che il presupposto applicativo dell’IRAP, quale definito dall’art. 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è rappresentato dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, cosicché l’esclusione dall’imposta di soggetti che per definizione non esplicano attività autonome, come i lavoratori dipendenti ed i pensionati, non può assumersi a tertium comparationis rispetto al trattamento riservato a soggetti di natura diversa, come le società di persone, la cui attività è invece riconducibile, almeno in via astratta, a quel presupposto applicativo;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.