ORDINANZA N. 217
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della ordinanza 11 novembre 2004, n. 3, del Presidente della Giunta della Regione Sardegna concernente l’autorizzazione alla movimentazione di suini da allevamento in zona di protezione da peste suina africana a scopo di immediata macellazione, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 gennaio 2005, depositato in Cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2005.
Udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2005 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 5 gennaio 2005, depositato il successivo 25 gennaio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Sardegna, in relazione all’ordinanza contingibile ed urgente dell’11 novembre 2004, n. 3 (Ordinanza contingibile ed urgente concernente l’autorizzazione alla movimentazione dei suini da allevamento sito in zona di protezione da peste suina africana a scopo di immediata macellazione), con la quale il Presidente della Giunta regionale ha autorizzato, in via eccezionale, l’uscita dei suini da due aziende agricole con sede in Bottida, ricadenti in zona di protezione da peste suina africana, ai fini del loro trasporto diretto in un impianto di macellazione, in riferimento agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) ed agli artt.117 e 118 della Costituzione;
che il ricorrente premette che tale provvedimento – trasmesso, per conoscenza, al Ministero della salute con nota del 25 novembre 2004, n. prot. 42324/8 – è stato adottato a seguito del rigetto della richiesta avanzata dalla Regione al Ministero della salute con nota del 5 novembre 2004, diretta ad ottenere la deroga al divieto di uscita dei suini dall’azienda in cui si trovano, prevista ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 10, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana);
che la difesa erariale sostiene che la predetta ordinanza ecceda la competenza della Regione Sardegna in materia di sanità veterinaria, sia ai sensi degli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, che ai sensi degli artt.117 e 118 della Costituzione, violando i principi stabiliti dalle leggi dello Stato e gli obblighi discendenti dalla direttiva del Consiglio della Comunità europea n. 2002/60, del 27 giugno 2002 (Direttiva del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana);
che, ad avviso del ricorrente, in primo luogo, il potere di richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all’art.10, comma 3, lettera f), del d.lgs. n.54 del 2004 competerebbe solo al Ministero della salute, ex art.11, comma 2, del medesimo decreto e, in secondo luogo, la deroga in questione non sarebbe comunque applicabile alle aziende che ricadano nelle zone di protezione, essendo riferita alle sole zone di sorveglianza;
che, inoltre, il provvedimento impugnato violerebbe le disposizioni della direttiva 2002/60/CE che subordinano l’uscita dei suini alla previa richiesta dell’autorizzazione alla Commissione europea (art.11, comma 2) e prescrivono l’obbligo di una bollatura speciale (cd. bollo a croce) (art.10, comma 3, lettera f, n. 4);
che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, previa sua sospensione, sia annullata l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sardegna dell’11 novembre 2004, n. 3, poiché non spetta alla Regione, anche per gli obblighi discendenti dalla sopra richiamata normativa comunitaria, il potere di deroga esercitato con tale ordinanza;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio dei ministri, preso atto della intervenuta revoca da parte del Presidente della Giunta regionale, in data 10 gennaio 2005, della impugnata ordinanza, ha deliberato, con atto del 4 marzo 2005, di rinunciare al predetto ricorso per conflitto di attribuzione, e che, in data 5 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, ha presentato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.