ORDINANZA N. 210
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Bartolomeo Sotgiu e il Comune di Milano ed altra, iscritta al n. 528 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2004.Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 2004, il Giudice di pace di Milano ha proposto – in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che al destinatario della notificazione a mezzo posta, quando l’atto da notificare non venga consegnato a lui, sia dato un avviso della notifica con lettera raccomandata;
che l’ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione proposto da Bartolomeo Sotgiu ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nei confronti del Comune di Milano e della s.p.a. Esatri (concessionaria per la riscossione), contro una cartella esattoriale con la quale la società gli aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di sanzione per infrazioni al codice della strada;
che in ordine al giudizio a quo il rimettente si limita a riferire che l’opponente aveva sostenuto la nullità della notifica della cartella esattoriale, non risultando rispettati i principî di cui all’art. 139 del codice di procedura civile, e che i convenuti si erano costituiti eccependo la ritualità della notifica;
che il rimettente ritiene la questione non manifestamente infondata, in quanto l’art. 139 cod. proc. civ. prevede che, se la notifica non possa essere eseguita a mani del destinatario e l’atto debba essere consegnato ad una delle altre persone ivi indicate, di tale notificazione sia data notizia al destinatario con lettera raccomandata, per garantire che egli venga a conoscenza dell’atto, mentre per la notificazione a mezzo posta sono dettate norme solo apparentemente analoghe, prevedendo l’art. 7 della legge n. 890 del 1982 la consegna dell’atto a persone diverse dal destinatario, ma non anche l’avviso a costui dell’avvenuta notificazione da parte dell’ufficiale postale;
che il rimettente ricorda inoltre la sentenza n. 346 del 1998 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui, per l’ipotesi di rifiuto di ricevere il plico, o di firmare il registro di consegna, da parte delle persone diverse dal destinatario abilitate a ricevere l’atto, nonché di mancanza, inidoneità o assenza di tali persone, non prevedeva che il destinatario fosse avvertito con raccomandata del compimento delle formalità della notificazione e del deposito del plico;
che il principio del necessario avviso al destinatario della notifica di un atto non effettuata personalmente dovrebbe essere esteso anche all’ipotesi in esame;
che pertanto, secondo il rimettente, la norma impugnata viola l’art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento fra <<i destinatari di atti giudiziari a seconda che la notifica sia eseguita a mente del codice processuale civile oppure a mente della successiva legge>> n. 890 del 1982; l’art. 24 Cost., in quanto non sarebbero assicurate le formalità necessarie perché l’atto possa ritenersi ricevuto dal destinatario; e l’art. 113 Cost., in quanto l’inadeguatezza della notifica lascerebbe il cittadino privo di tutela nei confronti della pubblica amministrazione.
Considerato che nell’ordinanza di rimessione il rimettente non fornisce alcuna precisazione sulle ragioni per le quali l’asserita nullità della notificazione della cartella esattoriale avrebbe ancora rilevanza, pur dopo la proposizione dell’opposizione contro la cartella medesima;
che, inoltre, il rimettente non precisa in alcun modo per quali ragioni l’opposizione prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 sia stata esperita non contro il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, ma contro la cartella esattoriale emessa per la sua riscossione, mentre, secondo la giurisprudenza, ciò può avvenire soltanto in presenza di talune precise condizioni;
che le carenze di descrizione della fattispecie concreta, sotto entrambi i profili indicati, si risolvono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione;
che essa pertanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.