ORDINANZA N. 196
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), promosso con ordinanza del 27 settembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Graziano Memmini contro l’Azienda sanitaria USL n. 11 di Empoli ed altra, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di costituzione di Graziano Memmini e dell’USL n. 11 di Empoli nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Roberto Romei per l’USL n. 11 di Empoli e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, nel corso di un giudizio per l’annullamento del provvedimento di conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa di un’Azienda sanitaria locale, ha sollevato, in riferimento all’art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), «nella parte in cui non prevede criteri, o quanto meno l'obbligo di adottarli, per la scelta tra concorrenti tutti risultati destinatari di identici giudizi di idoneità ad assumere l'incarico di direttore di struttura complessa del SSN»;
che nel giudizio a quo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
che, ad avviso del rimettente, il sistema selettivo previsto dalla norma impugnata, secondo cui il direttore generale attribuisce l’incarico di direzione di struttura complessa sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un’apposita commissione, non comporterebbe in realtà alcun obbligo di motivazione in quanto, non essendo prevista la formazione di una graduatoria tra gli idonei e non essendo sindacabile la valutazione di idoneità professionale operata dalla commissione, la facoltà di scelta dell’amministrazione risulterebbe fondata solo su ragioni di opportunità, cosicché il ricorso dovrebbe essere respinto;
che tale sistema si porrebbe, tuttavia, in contrasto sia con il principio secondo cui l’accesso ai pubblici impieghi avviene per concorso (art. 97, terzo comma, della Costituzione) sia con i principi di buon andamento e di imparzialità dell’organizzazione amministrativa (art. 97, primo comma, della Costituzione), in quanto attribuirebbe all’amministrazione, nel caso di candidati dichiarati idonei in base ad un identico giudizio, una facoltà di scelta del vincitore del tutto arbitraria;
che si è costituito Graziano Memmini, ricorrente nel giudizio a quo, argomentando diffusamente a sostegno dell’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Toscana;
che si è altresì costituita la Azienda USL n. 11 di Empoli, resistente nel giudizio a quo, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della questione sia per la mancata notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri sia per difetto di rilevanza, essendo il rimettente privo di giurisdizione in relazione alla domanda proposta;
che – secondo la suddetta Azienda – la questione sarebbe, comunque, infondata nel merito, in quanto la disciplina, di stampo privatistico, prevista dalla norma impugnata, pur non avendo i caratteri della procedura concorsuale, sarebbe comunque conforme ai principi di imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, restando escluso il rischio di una scelta arbitraria del vincitore, da parte dell’amministrazione, proprio in considerazione della previa valutazione tecnica di idoneità da parte della commissione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo a sua volta per la declaratoria di non fondatezza della questione;
che – ad avviso della parte pubblica – non sussisterebbe violazione né dell’obbligo di motivazione né del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, in quanto l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa da parte del direttore generale avviene, secondo la disciplina impugnata, sulla base del parere tecnico della commissione.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all’art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nella parte in cui non prevede che il direttore generale abbia l’obbligo di motivare, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa di un’Azienda sanitaria locale, la scelta da lui effettuata nell’ambito di una rosa di candidati destinatari di identici giudizi di idoneità;
che l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Azienda USL n. 11 di Empoli, per l’asserito difetto di notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, è destituita in fatto di fondamento, risultando in atti la prova, offerta dall’avviso di ricevimento, della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale;
che, per quanto concerne il giudizio di rilevanza, il rimettente afferma apoditticamente la propria giurisdizione, limitandosi a citare la disposizione di cui all’art. 68, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, secondo la quale restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
che tale citazione non appare tuttavia idonea – anche alla luce del diverso indirizzo giurisprudenziale, successivamente consolidatosi, secondo cui la giurisdizione spetterebbe invece al giudice ordinario – a far ritenere assolto l’onere di motivazione in punto di rilevanza della questione, in quanto il medesimo rimettente omette del tutto di qualificare la natura dell’atto di attribuzione dell’incarico di cui si tratta, pur trattandosi di profilo decisivo al fine del riparto di giurisdizione;
che l’individuazione della natura dell’atto appare d’altro canto indispensabile anche in riferimento al merito della questione, prospettandosi questa in termini evidentemente diversi a seconda che l’atto stesso venga qualificato come atto amministrativo, inserito nell’ambito della procedura concorsuale, ovvero come atto di natura privatistica;
che il riferimento, da parte dell’odierno rimettente, all’ordinanza di questa Corte n. 2 del 2001, in tema di riparto di giurisdizione ai sensi del citato art. 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, non vale a contrastare i rilievi che precedono, riferendosi quel precedente a fattispecie del tutto diversa nella quale il rimettente, pur non essendo dubbia la natura oggettivamente concorsuale dell’intera procedura, prospettava erroneamente che andasse esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in ragione delle caratteristiche soggettive di alcuni concorrenti;
che, conclusivamente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento all’art. 97, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.