ORDINANZA N. 181
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), promosso con ordinanza del 27 marzo 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca sul ricorso proposto dalla Croce Verde Pubblica assistenza di Lucca - ONLUS contro l’Agenzia delle entrate Ufficio di Lucca, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Lucca, con ordinanza del 27 marzo 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nella parte in cui «non prevede anche l’esenzione IVA per l’acquisto di beni immobili da utilizzare ai fini istituzionali al pari e con le stesse condizioni previste per l’esenzione ai fini dell’imposta di registro, contenuta nella medesima disposizione»;
che il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di rigetto della richiesta, avanzata dalla Croce Verde Pubblica assistenza di Lucca - ONLUS, di rimborso dell’IVA pagata in occasione dell’acquisto di un immobile adibito a sede istituzionale della medesima ONLUS;
che la domanda della ONLUS andrebbe respinta, dovendo la controversia essere decisa alla stregua del suddetto art. 8 della legge n. 266 del 1991, che esenta dall’imposta di registro, ma non anche dall’IVA, gli atti connessi all’attività istituzionale dell’ente di volontariato;
che la norma – ad avviso del rimettente – sarebbe tuttavia palesemente irragionevole, in quanto, a parità di ogni altra condizione, farebbe discendere la concessione dell’agevolazione fiscale sull’acquisto di immobili strumentali da una circostanza – l’essere il cedente assoggettato o meno ad IVA – del tutto accidentale ed estranea a qualsiasi valutazione di politica tributaria riguardo alla meritevolezza dell’agevolazione stessa, con violazione anche del principio di capacità contributiva;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione;
che ad avviso dell’Avvocatura la questione sarebbe, preliminarmente, priva di rilevanza, in relazione al profilo – non adeguatamente valutato dal rimettente – del difetto di legittimazione della ONLUS, acquirente del bene, rispetto alla richiesta di rimborso dell’IVA;
che l’ordinanza sarebbe inoltre del tutto priva di motivazione quanto alla prospettata violazione dell’art. 53 della Costituzione;
che, in riferimento al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione, la questione sarebbe comunque infondata nel merito, stante la sostanziale differenza di natura, presupposti e struttura delle due imposte e tenuto conto che il regime dell’IVA è soggetto a vincoli di carattere comunitario, rilevanti ai fini del regime della concorrenza, in ragione dei quali l’esenzione dall’IVA è stata limitata dal legislatore alle sole operazioni attive compiute dalle ONLUS.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), nella parte in cui detta norma non prevede anche l’esenzione dall’IVA, oltre che dall’imposta di registro, per gli acquisti, da parte delle organizzazioni di volontariato, di beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro attività;
che va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura sul presupposto del difetto di legittimazione attiva dell’acquirente a chiedere il rimborso dell’IVA, trattandosi di profilo la cui valutazione è esclusivamente riservata al giudice a quo;
che va, altresì, disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, essendo l’ordinanza del giudice a quo sufficientemente motivata in relazione ad entrambi i parametri evocati;
che, nel merito, il rimettente ravvisa una irragionevole disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva, nel fatto che la norma impugnata, esentando dall’imposta di registro ma non dall’IVA gli atti connessi allo svolgimento delle attività proprie delle organizzazioni di volontariato, di fatto condizioni la concessione dell’agevolazione fiscale, nel caso di acquisto di beni immobili, alla circostanza – del tutto estranea alla ratio dell’agevolazione – che il venditore sia o meno assoggettato all’IVA;
che siffatta prospettazione, evidentemente fondata sulla mera considerazione del peso economico del tributo, non tiene tuttavia alcun conto della profonda diversità di natura e struttura delle due imposte;
che, infatti, mentre soggetti passivi dell’imposta di registro sono tutte le parti contraenti, trattandosi di imposta applicata all’atto, all’IVA sono invece assoggettati coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed art. 4 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE), con obbligo di rivalsa nei confronti del cessionario o del committente (art. 18 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica);
che appare perciò tutt’altro che irragionevole, ed anzi coerente con tale diversità, che un’esenzione fiscale disposta in considerazione dell’attività svolta da determinati soggetti (le organizzazioni di volontariato) riguardi solamente l’imposta di registro gravante sugli atti da questi compiuti e l’IVA relativa alle prestazioni dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto di beni, l’imposta sul valore aggiunto cui è assoggettato altro contribuente, il cedente, il quale svolge un’attività diversa da quella considerata dalla norma di esenzione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Lucca, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.