Sentenza n. 178 del 2005

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ORDINANZA N. 178

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                  CONTRI                                   Presidente

- Guido                       NEPPI MODONA                      Giudice           

- Piero Alberto            CAPOTOSTI                                     "

- Annibale                   MARINI                                            "

 - Franco                     BILE                                                  "

- Giovanni Maria        FLICK                                               "

- Francesco                 AMIRANTE                                      "

- Ugo                          DE SIERVO                                      "

- Romano                    VACCARELLA                               "

- Paolo                        MADDALENA                                 "

- Alfio                         FINOCCHIARO                               "

- Alfonso                    QUARANTA                                    "

- Franco                      GALLO                                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilità ai sensi dell’art, 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Alfredo D’Ambrosio in relazione ai fatti dedotti nel giudizio civile promosso dall’Istituto neurologico mediterraneo Neuromed s.r.l. nei confronti dello stesso senatore ed altri, promosso dal Tribunale di I         sernia, con ricorso depositato il 25 marzo 2004 ed iscritto al n. 263 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l. nei confronti del senatore Alfredo D’Ambrosio e di altri per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una campagna diffamatoria asseritamente subita dalla stessa società, il Tribunale di Isernia, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 marzo  2004, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 26 novembre 2003, con la quale il Senato   medesimo ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento civile instaurato dinanzi allo stesso Tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che il Tribunale, dopo aver riportato le dichiarazioni attribuite al parlamentare nell’atto di citazione in giudizio (che sarebbero avvenute nel contesto di alcuni comunicati stampa, di interviste televisive rese ad una emittente locale, di una notizia riportata da un quotidiano e di notizie redazionali trasmesse da un telegiornale locale), afferma che le espressioni contestate come diffamatorie al senatore D’Ambrosio non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare, non essendo stata compiuta dal senatore nessuna attività parlamentare in ordine ai fatti oggetto della causa civile;

che il ricorrente lamenta in particolare che le motivazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nel proporre la deliberazione di insindacabilità – secondo cui le espressioni in questione sarebbero l’estrinsecazione di un mandato politico di controllo sulla gestione pubblica, trattandosi di episodi che rientrerebbero nel contesto della cattiva amministrazione contro cui la carriera pubblica e politica del senatore eletto nel collegio di Isernia si è andata sviluppando – sarebbero in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

che la delibera del Senato si baserebbe, ad avviso del Tribunale ricorrente, sull’erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all’attività politica del deputato, indipendentemente dall’esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari;

che la predetta delibera, di cui il Tribunale chiede l’annullamento, determinerebbe quindi un’ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata a delibare se il ricorso sia ammissibile valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

 che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene;

 che, allo stesso modo, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che  rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, considerata illegittima, del Senato della Repubblica, che ha qualificato le dichiarazioni espresse da un proprio membro come insindacabili, in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che pertanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Isernia ricorrente;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.