Ordinanza n. 170 del 2005

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ORDINANZA N. 170

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                       Presidente

- Fernanda                     CONTRI                                Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                     "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso, nell’ambito di un procedimento per la iscrizione di un periodico nel registro della stampa, dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 21 gennaio 2004, iscritta al n. 527 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

uditi l’avvocato Giuseppe Minieri per il Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che un cittadino egiziano residente a Milano e iscritto come pubblicista nell’elenco dei giornalisti di nazionalità straniera annesso all’albo dei giornalisti ha presentato, nella qualità di direttore responsabile, proprietario ed esercente di impresa giornalistica, richiesta di iscrizione nel registro della stampa del Tribunale di Milano di un periodico dal titolo Al Naba Al-Araby, destinato alla comunità araba;

che nel corso del relativo procedimento il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico»;

che il rimettente rileva che in base all’art. 3, secondo comma, della legge n. 47 del 1948 la domanda di registrazione dovrebbe essere rigettata, in quanto il richiedente non è cittadino italiano, né cittadino comunitario, equiparato al cittadino italiano dall’art. 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ai fini degli artt. 3 e 4 della legge n. 47 del 1948, relativi, rispettivamente, ai requisiti del direttore responsabile e del proprietario di giornali o altri periodici;

che ad avviso del rimettente il divieto in questione, precludendo la registrazione di un periodico «solo per il fatto che il direttore responsabile […] non è cittadino comunitario», si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 21 Cost., in quanto «finisce per incidere proprio sulle minoranze etniche più deboli»;

che, inoltre, nel caso di specie la ricerca di un direttore responsabile con cittadinanza italiana sarebbe particolarmente difficoltosa, in quanto per poter svolgere le funzioni di controllo previste dalla legge tale soggetto dovrebbe avere una approfondita conoscenza della lingua araba;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente;

che, in particolare, l’Avvocatura ricorda la sentenza n. 96 del 1976, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile una questione sollevata nel corso del procedimento di registrazione disciplinato dalla legge n. 47 del 1948, sul presupposto che la funzione assegnata al presidente del tribunale è limitata alla mera verifica della «regolarità dei documenti presentati» (art. 5, terzo comma), che a loro volta sono analiticamente e tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5, e che il procedimento ha natura meramente amministrativa e non giurisdizionale;

che il Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia, che non è parte nel procedimento a quo, ma che su richiesta del rimettente ha espresso un parere in merito alla domanda di registrazione, ha depositato «comparsa di costituzione» con relative deduzioni, affrontando sia i profili preliminari della propria «legittimazione all’intervento» e della legittimazione del giudice a quo a sollevare questione di costituzionalità, sia i profili di merito in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che in primo luogo il Consiglio dell’ordine ritiene di essere legittimato a intervenire perché ad ogni Consiglio (regionale) è attribuita ex lege «la rappresentanza della categoria nell’ambito della circoscrizione territoriale», con il compito di salvaguardare erga omnes e nell’interesse della collettività la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti;

che, in particolare, nel presente giudizio l’intervento del Consiglio dell’ordine dovrebbe ritenersi consentito in ragione della «gravissima lesione che deriva per i giornalisti extracomunitari dall’applicazione della norma di legge censurata»; tali professionisti infatti, «sebbene iscritti all’albo e in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, sarebbero privati, in concreto, della possibilità di assumere la direzione di una testata giornalistica e, quindi, di manifestare il proprio pensiero e di esercitare compiutamente la professione»;

che, quanto alla legittimazione del rimettente a sollevare questione di costituzionalità, secondo l’interveniente sarebbe da escludere la natura amministrativa del procedimento di registrazione in ragione della «connotazione (evidentemente) giurisdizionale dell’organo chiamato a pronunciarsi in materia», delle funzioni in concreto svolte dal giudice e della posizione soggettiva del richiedente la registrazione;

che ritenere la funzione svolta dal presidente del tribunale di natura amministrativa comporterebbe una violazione implicita del divieto di sottoporre la stampa a qualsivoglia autorizzazione o censura (art. 21, secondo comma, Cost.) ed una grave e ingiustificata limitazione all’esercizio di una libertà fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero;

che peraltro, ove si ritenesse che il diniego della registrazione ha natura meramente amministrativa, il relativo provvedimento non potrebbe neppure essere oggetto di impugnazione e finirebbe per incidere in maniera definitiva su un diritto fondamentale, senza che al richiedente sia assicurata una «tutela giurisdizionale piena ed effettiva», in violazione del principio secondo cui «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale» (sentenza n. 26 del 1999);

che in ogni caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine «giudizio» di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va interpretato «nel senso più lato di ogni procedimento davanti ad un giudice» (sentenza n. 53 del 1968);

che, nel merito, il Consiglio dell’ordine condivide i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente, sottolineando che per effetto della norma censurata un cittadino extracomunitario non potrebbe mai, nonostante sia regolarmente e validamente iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo dei giornalisti, assumere la direzione di un periodico, in palese violazione dell’art. 21 Cost., che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

che nell’udienza pubblica l’intervento del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Lombardia è stato ammesso con riserva e sia l’Avvocatura dello Stato che l’interveniente hanno ribadito le posizioni sostenute nelle deduzioni scritte.

Considerato che il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano ha sollevato, nel corso di un procedimento per l’iscrizione di un periodico nel registro della stampa, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico»;

che il rimettente, chiamato a decidere sulla richiesta di registrazione di un periodico destinato alla comunità araba, presentata da un cittadino egiziano iscritto come pubblicista nell’elenco dei giornalisti di nazionalità straniera annesso all’albo dei giornalisti, ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, in quanto preclude la registrazione di un periodico per il solo fatto che la persona indicata come direttore responsabile non è cittadino comunitario;

che deve essere preliminarmente affrontato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il problema, prospettato anche dall’Avvocatura dello Stato, della legittimazione del giudice a quo a sollevare la questione, con riferimento alla natura del procedimento disciplinato dalla legge n. 47 del 1948;

che con sentenza n. 96 del 1976 questa Corte, investita di una questione di costituzionalità sollevata nell’ambito di un procedimento per la registrazione di un periodico, ha affermato che la procedura prevista dall’art. 5 della legge n. 47 del 1948 è esclusivamente volta alla verifica della regolarità dei documenti presentati e che il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere «una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica», sì che l’intervento di un magistrato non può «da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo»;

che la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile la questione, non ricorrendo la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio;

che non vi è motivo di discostarsi da tali conclusioni, posto che non è possibile attribuire natura di giudizio al procedimento disciplinato dall’art. 5 della legge n. 47 del 1948, che si limita, previa l’elencazione nel secondo comma dei documenti che debbono essere depositati in cancelleria, a stabilire al terzo comma che il «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria», senza prevedere l’esercizio di alcun potere di tipo giurisdizionale;

che non è di ostacolo a tale conclusione che il procedimento per la registrazione del periodico riguardi l’esercizio di un diritto fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), posto che tale diritto non può comunque rimanere privo di tutela giurisdizionale;

che costituisce infatti un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che caratterizza la stessa essenza dello stato democratico di diritto, secondo cui «non v’è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997) nell’ambito di «un procedimento di natura giurisdizionale», nel corso del quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità (sentenza n. 26 del 1999);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, dal magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.