ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Annibale MARINI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia nel procedimento civile vertente tra Vingiani Raffaele contro il Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 985 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione – dell’art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;
che secondo il giudice a quo il suddetto art. 204-bis del codice della strada – nel subordinare l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all’adempimento dell’onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore – discriminerebbe i soggetti ricorrenti in relazione alle loro differenti condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l’accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici, con ciò, dunque, violando l’articolo 3 della Costituzione;
che è ipotizzato, inoltre, il contrasto con l’art. 24 della Costituzione, giacché la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacolerebbe l’esercizio del diritto di agire in giudizio, per la tutela dei propri diritti soggettivi, spettante anche ai soggetti non abbienti;
che, infine, quanto all’ipotizzata violazione dell’art. 111 della Carta fondamentale, assume il rimettente che la «mancata previsione del deposito della cauzione», a carico della pubblica amministrazione, integrerebbe «una disparità di trattamento» tra le parti del processo.
Considerato che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione – dell’art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214;
che questa Corte, investita di analoghe questioni aventi ad oggetto l’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso nel senso dell’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);
che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate dall’odierno rimettente deve darsi atto che questa Corte ha già affermato che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 finisce «con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita» (così sentenza n. 114 del 2004);
che, dunque, alla stregua di tale sopravvenuta decisione vanno restituiti gli atti al giudice rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.