Ordinanza n. 131 del 2005

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ORDINANZA N. 131

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

 

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

 

- Annibale                     MARINI                                     "

 

- Franco                         BILE                                           "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

 

- Francesco                    AMIRANTE                               "

 

- Ugo                             DE SIERVO                               "

 

- Romano                      VACCARELLA                        "

 

- Paolo                           MADDALENA                          "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

 

- Alfonso                       QUARANTA                             "

 

- Franco                         GALLO                                      "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Prato con ordinanza del 10 dicembre 2002 (iscritta al n. 980 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 19 marzo 2004 (iscritta al n. 901 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 9 aprile 2004 (iscritta al n. 902 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Acqui Terme con ordinanza del 21 febbraio 2004 (iscritta al n. 905 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza in data 1° marzo 2004 (iscritta al n. 906 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 10 marzo 2004 (iscritta al n. 907 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 6 aprile 2004 (iscritta al n. 908 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 22 maggio 2004 (iscritta al n. 909 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 7 giugno 2004 (iscritte ai numeri 910 e 911 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 14 ottobre 2003 (iscritta al n. 912 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 9 aprile 2004 (iscritta al n. 935 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 23 aprile 2004 (iscritta al n. 954 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Milano con ordinanza del 19 aprile 2004 (iscritta al n. 955 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Venezia con due ordinanze del 23 dicembre 2003 (iscritte ai numeri 969 e 970 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 9 gennaio 2004 (iscritta al n. 971 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2004).

 

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Tribunale di Acqui Terme, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Saluzzo, il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Milano hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 (quest’ultimo evocato solo dal Tribunale di Acqui Terme) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter della medesima disposizione;

 

che analoga questione è sollevata dal Tribunale di Prato con riferimento (per evidente errore materiale) all’art. 13, comma 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

 

che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.

 

Considerato che, essendo censurata in tutte le ordinanze la stessa disposizione in riferimento ai medesimi parametri, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

 

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

 

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

 

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato, al Tribunale di Venezia, al Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Firenze, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Acqui Terme.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il il 21 marzo 2005.

 

Fernanda CONTRI, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.