ORDINANZA N. 127
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall’articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), promosso con ordinanza del 5 febbraio 2003 dal TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. contro il Comune di Berlingo, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti l’atto di costituzione della Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., nonché gli atti di intervento della TIM s.p.a. – Telecom Italia Mobile e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 febbraio 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall’articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”;
che, in punto di fatto, il remittente riferisce che la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., titolare di una licenza per la prestazione del servizio radiomobile pubblico, aveva comunicato al Comune di Berlingo la necessità di realizzare, nel relativo territorio comunale, una stazione radio base allo scopo di garantire la copertura del servizio di telefonia mobile;
che, a seguito di accertamenti istruttori, il Comune ha invitato la ricorrente a rilocalizzare il sito per l’installazione della stazione radio base, poiché quello originariamente proposto ricadeva entro la fascia di 75 metri di distanza da locali pubblici e, quindi, in un’area in cui, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, è, in ogni caso, vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione;
che detto provvedimento è stato impugnato dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., in quanto la normativa regionale sopra richiamata, che ne costituisce il presupposto normativo, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3, 15, 21 e 41 della Costituzione, nonché degli artt. 117 e 120 della Costituzione, in relazione alle leggi 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
che, in ordine alla rilevanza, il remittente ritiene che l’applicazione nel caso di specie della normativa censurata condurrebbe al rigetto del ricorso, tenuto conto che l’impugnato provvedimento di rilocalizzazione fa applicazione del divieto di installare stazioni radio base entro il limite di 75 metri di distanza dal perimetro di determinati edifici pubblici; talché l’eventuale caducazione del predetto divieto previsto dall’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, e delle conseguenti statuizioni dell’impugnato diniego consentirebbe l’accoglimento dell’istanza avanzata dalla ricorrente, trattandosi dell’unico motivo opposto dal Comune di Berlingo, controinteressato nel giudizio a quo;
che il TAR per la Lombardia aggiunge che, pur essendo medio tempore entrata in vigore la legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lettera a, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4), che ha sospeso la disposizione denunciata fino al 1° gennaio 2003, il predetto divieto è rimasto fermo;
che, infine, il remittente osserva che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non era stato ancora emanato il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), che tuttavia non potrebbe comunque trovare applicazione nei procedimenti amministrativi già conclusi con l’adozione di provvedimenti formali alla data della sua entrata in vigore;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR per la Lombardia rileva che l’introduzione del predetto divieto si porrebbe in contrasto: a) con la riserva allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, b) con i principi della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, c) nonché con i “principi fondamentali” posti dalla legge n. 36 del 2001;
che quest’ultima normativa, la quale attribuisce alle Regioni le funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione, non riconoscerebbe a queste ultime il potere di introdurre divieti inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente in tutto il territorio regionale, né autorizzerebbe le stesse Regioni a circoscrivere detto divieto in relazione a determinate zone;
che, in sostanza, il divieto introdotto dalla Regione Lombardia determinerebbe la mancata copertura di sistemi di telecomunicazione di aree significative di territorio, senza che ciò trovi fondamento nella disciplina statale, sia con riferimento alle modalità di tutela degli aspetti ambientali e dell’ecosistema, in cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con riferimento alla tutela della salute, in cui allo Stato spetta comunque la determinazione dei principi fondamentali;
che, inoltre, il divieto posto dalla disposizione denunciata escluderebbe la possibilità di installare stazioni radio base su ampie aree del territorio comunale, con la conseguenza di rendere impossibile l’utilizzo del telefono cellulare, ormai divenuto strumento di comunicazione di massa per tutte le esigenze della vita, determinando, in tal modo, una violazione di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, “quali la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.), la libertà di svolgimento dell’iniziativa economica (art. 41 Cost.) per quelle imprese che utilizzano essenzialmente la rete telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attività, nonché l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale e la libertà di circolazione di informazioni fra regioni (art. 120 Cost.)”;
che la disposizione denunciata sarebbe inoltre lesiva dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, “stante la sua perentoria inderogabilità che non tiene adeguatamente e doverosamente conto delle singole realtà urbanizzate e dell’effettivo rischio per la salute provocato da impianti collocati a margine di determinate zone e non di altre” (ad esempio dei centri residenziali che non figurano nell’elenco riportato nella disposizione denunciata), non garantirebbe un’adeguata ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti;
che, infine, la disciplina censurata violerebbe gli articoli 3 e 41 della Costituzione, con riferimento alla libertà di iniziativa economica dell’impresa ricorrente e alla disparità di trattamento riservato agli impianti delle imprese concorrenti realizzati prima dell’entrata in vigore del divieto stabilito con l’impugnato art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001;
che si è costituita la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a., chiedendo che la questione sollevata dal TAR per la Lombardia venga dichiarata fondata, con riserva di ogni ulteriore deduzione;
che è anche intervenuta la TIM. s.p.a. – Telecom Italia Mobile, chiedendo che la questione sollevata dal TAR per la Lombardia venga dichiarata fondata, con riserva di meglio dedurre nel corso del giudizio.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, ha ad oggetto l’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), come sostituito dall’articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative), nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”;
che, successivamente all’ordinanza di remissione, questa Corte, con la sentenza n. 331 del 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che ha sostituito l’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11;
che, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinché valuti la persistente rilevanza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.