Ordinanza n. 104 del 2005

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ORDINANZA N. 104

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda         CONTRI                    Presidente

- Guido             NEPPI MODONA      Giudice      

- Piero Alberto  CAPOTOSTI                    “

- Annibale         MARINI                           “

- Franco             BILE                                 “

- Giovanni Maria FLICK                            “

- Francesco        AMIRANTE                     “

- Ugo                 DE SIERVO                     “

- Romano          VACCARELLA               “

- Paolo               MADDALENA                “

- Alfio               FINOCCHIARO              “

- Alfonso           QUARANTA                   “

- Franco             GALLO                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 1° marzo 2001, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Ignazio La Russa nei confronti della signora Stefania Ariosto, promosso dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara, con ricorso depositato il 15 novembre 2004 ed iscritto al n. 275 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara ha presentato ricorso per conflitto di attribuzioni in ordine alla delibera della Camera dei deputati approvata in data 1° marzo 2001, con la quale è stato affermato che i fatti per i quali è in corso procedimento penale presso il menzionato Tribunale a carico del deputato Ignazio La Russa costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, risultando coperte, pertanto, da insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma della Costituzione;

che il ricorrente, premettendo di dover decidere circa la richiesta di rinvio a giudizio del deputato Ignazio La Russa per il reato di cui agli artt. 110, 595, comma terzo, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), rileva che, con nota pervenuta al Presidente del Tribunale in data 8 marzo 2001, la Camera dei deputati ha «trasmesso deliberazione assembleare» adottata nella seduta del precedente 1° marzo nella quale si afferma che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale in questione «concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara evidenzia altresì come in allegato alla citata delibera parlamentare sia pervenuta copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere;

che il ricorrente, inoltre, afferma che la questione concernente la presunta riconducibilità delle dichiarazioni contestate al deputato La Russa alla fattispecie di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, era già stata affrontata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Pescara, il quale, con ordinanza emessa in data 28 settembre 2000, «osservava la necessità di approfondire la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal La Russa e la sua funzione di parlamentare, nonché l’effettiva portata delle dichiarazioni stesse»;

che la citata delibera della Camera dei deputati determinerebbe la compressione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al ricorrente, in quanto tale atto, «affermando aprioristicamente la sussistenza di un contesto spazio-temporale per cui le dichiarazioni in contestazione dovrebbero ritenersi inserite nell’ambito di una discussione politico-parlamentare», impedirebbe la cognizione dei fatti contestati;

che la lesione delle prerogative costituzionali del ricorrente deriverebbe, in particolare, dalla circostanza secondo la quale apparirebbe «ampiamente contestabile […] la valutazione che la Camera dei deputati ha operato in ordine ai presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione», poiché nel caso in questione risulterebbe «pacifico, per espressa ammissione dell’interessato, che le espressioni ritenute diffamatorie sarebbero state profferite nel corso di un colloquio informale tenutosi davanti all’ufficio di Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del La Russa», mentre secondo la giurisprudenza costituzionale la garanzia offerta dall’art. 68 Cost. coprirebbe quelle dichiarazioni per le quali «sia riscontrabile corrispondenza sostanziale di contenuti con l’atto parlamentare, non essendo sufficiente […] una mera comunanza di tematiche»;

che, in conclusione, il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara «solleva conflitto di attribuzioni in ordine al corretto uso del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con delibera in data 1° marzo 2001».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, pur non potendosi dubitare della legittimazione sia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara che della Camera dei deputati ad essere parti in un conflitto tra poteri dello Stato, tuttavia, l’atto con il quale il conflitto è stato proposto non descrive in modo sufficientemente analitico i fatti in relazione ai quali è stata adottata la impugnata delibera di insindacabilità;

che, in particolare, non vengono riportate le dichiarazioni, rese dal deputato Ignazio La Russa, in relazione alle quali è pendente il procedimento penale dinanzi al giudice ricorrente;

che, in tal modo, resta del tutto preclusa, per la Corte, la possibilità di giudicare nel merito il ricorso;

che tali carenze – le quali non possono venir colmate mediante la considerazione di atti diversi da quello con il quale il conflitto è stato sollevato – impediscono di ritenere il ricorso del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara come un valido atto di promovimento di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.