ORDINANZA N. 98
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda
CONTRI
Presidente
- Guido
NEPPI MODONA
Giudice
- Piero Alberto
CAPOTOSTI
"
- Annibale
MARINI
"
- Franco
BILE
"
- Giovanni Maria
FLICK
"
- Francesco
AMIRANTE
"
- Ugo
DE SIERVO
"
- Romano
VACCARELLA
"
- Paolo
MADDALENA
"
- Alfio
FINOCCHIARO
"
- Alfonso
QUARANTA
"
- Franco
GALLO
"
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunti dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 10 febbraio 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei procedimenti penali a carico di N. R. ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
b) dell’art. 14, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 – anch’esso aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge n. 189 del 2002 – che punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 2 e 27 della Costituzione;
che il giudice a quo – pronunciando in sede di convalida di arresto per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 – osserva che la natura contravvenzionale di tale reato impedisce, in base all’art. 280 cod. proc. pen., l’applicazione di misure cautelari coercitive; con la conseguenza che, immediatamente dopo l’arresto dello straniero da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero dovrebbe necessariamente disporne la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod. proc. pen.;
che la previsione dell’arresto obbligatorio contrasterebbe, pertanto, sia con il generale canone della ragionevolezza, sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., non avendo senso imporre alla polizia giudiziaria di arrestare soggetti destinati ad essere rimessi subito dopo in libertà dal pubblico ministero, distogliendola così inutilmente dai propri compiti istituzionali;
che, d’altro canto, il giudizio direttissimo – prevevisto come obbligatorio, per il reato in questione, dal comma 5-quinquies dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 – non potrebbe che svolgersi nella forma «anomala» di cui al comma 2 dell’art. 450 cod. proc. pen. (ossia con l’imputato libero, anziché in vinculis, come normalmente accade in tale rito speciale); con l’ulteriore conseguenza – del tutto irrazionale sul piano del rapporto costi-benefici del servizio giustizia – di rendere necessario lo svolgimento di un’attività urgente da parte dell’autorità giudiziaria (notificazioni, citazioni di testimoni, fissazione di udienze), al fine di processare soggetti in stato di libertà, privi quasi sempre di un «domicilio effettivo» e che nel frattempo potrebbero essere stati espulsi dal territorio italiano in base alle norme della nuova legge;
che l’arresto obbligatorio non sarebbe in ogni caso giustificabile per un reato contravvenzionale, dato che anche l’arresto facoltativo è previsto dal vigente codice di procedura penale solo in relazione a delitti, di norma non colposi e puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni, o comunque in relazione a delitti non colposi puniti anche meno gravemente, ma di sicuro allarme sociale, quali quelli contemplati dall’art. 381, comma 2, cod. proc. pen.;
che la stessa norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 si paleserebbe peraltro – ad avviso del rimettente – di dubbia legittimità costituzionale;
che essa contrasterebbe, infatti, da un lato, con il principio della solidarietà politica, economica e sociale, sancito dall’art. 2 Cost. non solo a favore dei cittadini, ma di chiunque: principio a fronte del quale sarebbe compito della Repubblica garantire i diritti inviolabili dell’uomo anche nei confronti degli stranieri privi di documenti di identità e non compiutamente identificati, che raggiungano il territorio dello Stato a seguito di drammatici eventi politici o economici verificatisi nei paesi d’origine, o semplicemente per sottrarsi a condizioni di indigenza;
che la norma impugnata si porrebbe altresì in conflitto con l’art. 27 Cost.: la pena detentiva da essa comminata non sarebbe difatti destinata a svolgere alcuna finalità rieducativa, rimanendo difficilmente eseguibile in concreto, in quanto inflitta a stranieri che, «per definizione», debbono essere espulsi dal territorio dello Stato e rispetto ai quali – se in stato di libertà nel momento in cui la sentenza di condanna diviene definitiva – l’esigenza di allontanamento dal territorio nazionale prevarrà su quella di esecuzione della pena.
Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che entrambe le disposizioni impugnate dal giudice rimettente – tanto, cioè, la norma sostanziale di cui al comma 5-ter che quella processuale di cui al comma 5-quinquies del citato art. 14 – sono state quindi modificate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271;
che, in particolare, il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui al comma 5-ter dell’art. 14, è stato trasformato in delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni, nel caso di espulsione disposta per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere a) e c), del d.lgs. n. 286 del 1998, ovvero per non aver tempestivamente richiesto il permesso di soggiorno «in assenza di cause di forza maggiore», o per essere stato il permesso revocato o annullato; conservando l’originaria natura contravvenzionale nella sola ipotesi residuale di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
che, a sua volta, il comma 5-quinquies dell’art. 14 è stato modificato nel senso della limitazione dell’arresto obbligatorio alle fattispecie di ingiustificato trattenimento previste dal primo periodo del comma 5-ter, ossia a quelle trasformate in delitto;
che gli atti debbono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.