Ordinanza n. 97 del 2005

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ORDINANZA N.97

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con due ordinanze del 5 aprile 2003 (iscritte ai numeri 419 e 420 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 24 aprile 2003 (iscritte ai numeri 625, 626, 682 e 683 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 e n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 21 giugno 2003 (iscritte ai numeri da 770 a 774 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 23 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 183 a 186 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2004), con sei ordinanze del 25 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 187 a 192 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 21 ottobre 2003 (iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004), con tre ordinanze del 20 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 489 a 491 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 22 giugno 2004 (iscritta al n. 936 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ventisei ordinanze di analogo contenuto il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui da un lato prevede (art. 14, comma 5-quinquies) che per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, è obbligatorio l’arresto, e dall’altro che si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all’art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell’art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell’arrestato al giudice del dibattimento ex art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio);

che il Tribunale premette di essere investito della richiesta di convalida dell’arresto nei confronti di stranieri per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, e del conseguente giudizio direttissimo a norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma 5-quinquies, e che, in forza di tali disposizioni, l’arresto «dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a giudizio direttissimo»;

che tuttavia, ad avviso del rimettente, la previsione dell’arresto obbligatorio per la fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, punita nel massimo con la pena di un anno di arresto e perciò ritenuta all’evidenza di scarsa gravità dallo stesso legislatore, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali, non consente disparità di trattamento tra cittadini e stranieri;

che ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sarebbero ravvisabili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., anche in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia non di merito», in quanto nei confronti dell’arrestato non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del giudice all’atto della convalida, con la conseguenza che lo straniero viene privato del diritto di accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati;

che sarebbero di conseguenza violati anche l’art. 13 Cost., in quanto la disciplina censurata configura «un caso di […] arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell’esercizio dell’azione penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell’accusa», e l’art. 101, secondo comma, Cost., perché il giudice viene espropriato «dell’esercizio della giurisdizione» ed è assoggettato «ad una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia»;

che il Tribunale, ritenendo i prospettati dubbi di legittimità costituzionale rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dell’arresto, ha sospeso il «giudizio di convalida» e, affermando che «non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto, che in questo caso manca, in forza della sospensione» e che «non sembra […] si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non è ancora instaurato», ha disposto «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario»;

che nei giudizi iscritti ai numeri 419, 420, 683, 770 del registro ordinanze del 2003 e al n. 491 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui da un lato prevede che per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto è obbligatorio l’arresto, e dall’altro che si procede con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;

che, stante l’identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il primo gruppo di questioni ha ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente;

che, con riferimento al secondo gruppo di questioni, in tutti i giudizi a quibus il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto, ha ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario»;

che, a prescindere dalla ritualità del provvedimento con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi è dubbio che il Tribunale rimettente si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita;

che le relative questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza (sentenza n. 223 del 2004, ordinanza n. 332 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005