ORDINANZA N. 90
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 29 novembre 2003, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
che il Tribunale, investito della convalida dell’arresto, premette che, pur in mancanza di una contestazione specifica in ordine alla disposizione violata, dalla descrizione del fatto e in particolare dalla riferita «assenza della autorizzazione ministeriale» appare evidente che si procede per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
che, ad avviso del rimettente, la previsione dell’arresto facoltativo per una fattispecie punita nel massimo con la pena di un anno di arresto, e perciò ritenuta all’evidenza di scarsa gravità dallo stesso legislatore, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 10 Cost., violando il principio di eguaglianza che, in relazione ad una normativa destinata ad incidere su diritti inviolabili garantiti da trattati internazionali, non consente disparità di trattamento tra cittadini e stranieri;
che ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sarebbero ravvisabili, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., anche in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nella disciplina del giudizio direttissimo conseguente alla convalida, destinato ad esaurirsi con una «pronuncia non di merito», in quanto nei confronti dell’arrestato non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, non consentita per reati contravvenzionali, e lo straniero sottoposto a procedimento penale deve essere espulso dal questore, previo nulla osta del giudice all’atto della convalida;
che sarebbero di conseguenza violati anche l’art. 13 Cost., in quanto la disciplina censurata configura «un caso di […] arresto obbligatorio, che non trova il suo naturale sbocco nell’esercizio dell’azione penale e nel conseguente vaglio giurisdizionale sul merito dell’accusa», e l’art. 101, secondo comma, Cost., perché il giudice viene espropriato «dell’esercizio della giurisdizione» ed è assoggettato «ad una decisione amministrativa del questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia»;
che il Tribunale, ritenendo i dubbi di legittimità costituzionale prospettati rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dell’arresto, ha sospeso il «giudizio di convalida» e, affermando che «non può farsi luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l’avvenuta convalida dell’arresto, che in questo caso manca, in forza della sospensione», e che «non sembra […] si possa sospendere anche il giudizio direttissimo, che non è ancora instaurato», ha disposto «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario».
Considerato che Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
che, con riferimento alla questione concernente il giudizio direttissimo, il Tribunale ha sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, ritenendo che per tale ragione non si poteva instaurare il giudizio direttissimo, ha ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario»;
che, a prescindere dalla ritualità del provvedimento con cui è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, non vi è dubbio che il Tribunale rimettente si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita;
che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (sentenza n. 223 del 2004, ordinanza n. 332 del 2004);
che, quanto alla questione relativa alla previsione dell’arresto per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il giudice a quo non descrive il fatto oggetto di contestazione e ritiene di poter individuare il titolo del reato per cui procede sulla base della considerazione che nella contestazione è fatta «menzione dell’assenza della autorizzazione ministeriale»;
che il divieto di rientro nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno (art. 13, comma 13, primo periodo) accede peraltro a qualunque forma di espulsione;
che la violazione di tale divieto è diversamente punita a seconda che l’espulsione sia stata disposta con provvedimento del prefetto (art. 13, comma 13, secondo periodo) ovvero con provvedimento del giudice (art. 13, comma 13-bis, primo periodo), o ancora che si tratti di espulsione disposta con provvedimento prefettizio e lo straniero già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso abbia fatto reingresso nel territorio nazionale (art. 13, comma 13-bis, secondo periodo);
che alla luce di tali rilievi, e a prescindere dalla circostanza che il rimettente nel riferirsi alla disposizione oggetto di censura qualifica l’arresto a volte come facoltativo e a volte come obbligatorio, l’individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo risulta del tutto incerta e non consente il necessario controllo sulla rilevanza della questione;
che pertanto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 257 del 2004).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.