Sentenza n. 69 del 2005

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ORDINANZA N. 69

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Valerio                                              ONIDA                                             Presidente

-  Fernanda                                           CONTRI                                              Giudice

-  Guido                                                NEPPI MODONA                                    “

-  Piero Alberto                                     CAPOTOSTI                                             “

-  Annibale                                            MARINI                                                    “

-  Franco                                               BILE                                                          “

-  Giovanni Maria                                 FLICK                                                      “

-  Francesco                                          AMIRANTE                                             “

-  Ugo                                                   DE SIERVO                                             “

-  Romano                                             VACCARELLA                                       “

-  Paolo                                                MADDALENA                                         “

-  Alfio                                                  FINOCCHIARO                                      “

-  Alfonso                                             QUARANTA                                             “

-  Franco                                               GALLO                                                        “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), promossi con due ordinanze del 3 maggio 2004 dal Giudice di pace di Cerignola sui ricorsi proposti da Reitani Giovanni e Di Paolo Gerardo contro la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, iscritte ai numeri 677 e 678 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

  udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

 

  Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso davanti al Giudice di pace di Cerignola da Giovanni Reitani nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) –, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale, dell’istanza di cancellazione del nome dell’istante dal registro informatico di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480, iscrizione avvenuta in conseguenza del protesto per mancato pagamento di un vaglia cambiario, il giudice adito, con ordinanza del 3 maggio 2004 (iscritta al n. 677 r.o. del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 4 della citata legge n. 77 del 1955, nella parte in cui non consente l’esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal menzionato registro informatico al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese («per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso»), non possa produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente;

 

  che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente rileva che l’attore, avendo subito il protesto di un vaglia cambiario, scaduto il 28 ottobre 1999, aveva successivamente provveduto al pagamento della somma portata dal titolo e ad adempiere “le altre formalità prescritte” dalla legge ed aveva, quindi, presentato istanza al presidente della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ma si era visto respingere l’istanza perché non aveva prodotto l’originale del titolo protestato, come richiesto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 77 del 1955, titolo che era stato da lui smarrito e del cui smarrimento aveva fatto denuncia;

 

  che, poiché la citata norma di legge esige che l’istanza sia «corredata del titolo quietanzato e dell’atto di protesto», il provvedimento di diniego appariva al rimettente legittimo;

 

  che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva che l’art. 4, comma 1, della legge n. 77 del 1955, se, da un canto, riconosce incondizionatamente il diritto alla cancellazione a ogni debitore, che, nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della somma portata dal titolo protestato, «unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso», dall’altro, tuttavia, esigendo di corredare l’istanza col titolo originale, non consente di ottenere la cancellazione al debitore che, per cause indipendenti dalla sua volontà, non sia più in possesso del titolo medesimo;

 

  che, così disponendo, la norma – sostiene il rimettente – si pone in contrasto:

 

  a) con l’art. 3 Cost., poiché discrimina ingiustificatamente il debitore che – pur avendo osservato le prescrizioni di legge – non possa produrre il titolo, ove questo sia andato smarrito o distrutto;

 

  b) con l’art. 24 Cost., poiché comprime ingiustificatamente la tutela in sede amministrativa e giudiziaria del diritto del debitore a ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti;

 

  che il rimettente precisa, ulteriormente, che il debitore, il quale abbia perduto il titolo, non può valersi della procedura di ammortamento, prevista dall’art. 89 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario), per i casi di «smarrimento, sottrazione o distruzione» della cambiale, essendo questa procedura riservata al creditore per consentirgli di recuperare la legittimazione all’esercizio dei diritti rappresentati dal titolo; sicché non vi è alcuno strumento legale che permetta al debitore di munirsi di un equipollente del titolo originale;

 

  che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, in quanto, ai sensi dell’art. 45 del regio decreto n. 1669 del 1933, colui che paga la cambiale ha diritto alla restituzione del titolo quietanzato, e ciò spiega perché la norma sospettata di incostituzionalità richiede, al fine della cancellazione del nome del debitore dal registro dei protesti, la produzione del titolo originale, senza prevedere alcun equipollente;

 

  che non sussiste, dunque, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole consentire al debitore di ottenere la cancellazione sulla base di una propria dichiarazione, ancorché finalizzata al perseguimento di un eventuale illecito penale (denuncia di furto, distruzione o altro);

 

  che non risulta violato l’art. 24 Cost., in quanto, da un lato, la subordinazione della cancellazione alla produzione del titolo quietanzato è giustificata dalla “natura letterale ed autonoma del titolo cambiario”, nonché dai principî generali in tema di prova civile, alla stregua dei quali non può attribuirsi alcun valore probatorio alla semplice denuncia di smarrimento o sottrazione presentata dal debitore, essendo questa una mera dichiarazione proveniente dalla stessa parte che intende avvalersi del documento a proprio favore e, dall’altro lato, la norma denunciata non impedisce al debitore, in caso di reiezione dell’istanza di cancellazione, di dimostrare aliunde l’avvenuto pagamento dinanzi all’autorità giudiziaria, adita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 77 del 1955, facendo ricorso ad ogni altro mezzo di prova idoneo;

 

  che nel corso di un distinto procedimento civile, promosso anch’esso davanti al Giudice di pace di Cerignola da Gerardo Di Paolo nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 77 del 1955, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale, dell’istanza di cancellazione del nome dell’istante dal registro informatico dei protesti, iscrizione avvenuta in conseguenza del protesto per mancato pagamento di una cambiale-tratta, il medesimo giudice, con ordinanza del 3 maggio 2004 (r.o. n. 678 del 2004), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 4 della citata legge n. 77 del 1955, sulla base di argomentazioni identiche a quelle appena riferite;

 

  che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, sulla base di argomentazioni identiche a quelle contenute nel precedente atto di intervento.

 

  Considerato che il Giudice di pace di Cerignola dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) –, nella parte in cui non consente l’esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese («per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso»), non possa produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente;

 

  che, essendo identiche le ragioni poste dalle due ordinanze a fondamento dei dubbi di legittimità sollevati, si impone la riunione dei giudizi;

 

  che la questione di legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata per erroneo presupposto interpretativo, essendo evidente che la norma censurata si limita a descrivere la documentazione necessaria perché, coerentemente alla natura del relativo procedimento, venga in sede amministrativa accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità e tempestività del pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti, ma essa – ove l’istanza sia respinta per carenza di quella documentazione – non pone al giudice, in sede giurisdizionale, alcuna limitazione probatoria nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 del codice di procedura civile);

 

  che, conseguentemente, è del tutto inconferente la circostanza che sia in sé legittimo il provvedimento amministrativo di diniego, non avendo il ricorso giurisdizionale natura impugnatoria di quel provvedimento, ma funzione di accertamento, con gli ordinari strumenti istruttori, dei fatti costitutivi del diritto alla cancellazione dal registro dei protesti.

 

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

  riuniti i giudizi,

 

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) – sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cerignola con le ordinanze in epigrafe.

 

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.