Ordinanza n. 55 del 2005

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ORDINANZA N. 55

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

-         Valerio                           ONIDA                      Presidente

-         Carlo                              MEZZANOTTE        Giudice

-         Guido                             NEPPI MODONA         "

-         Piero Alberto                  CAPOTOSTI                  "

-         Annibale                         MARINI                         "

-         Franco                            BILE                               "

-         Giovanni Maria              FLICK                            "

-         Francesco                       AMIRANTE                   "

-         Romano                          VACCARELLA             "

-         Paolo                              MADDALENA              "

-         Alfio                               FINOCCHIARO             "

-         Alfonso                          QUARANTA                 "

-         Franco                            GALLO                          "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 20 novembre 2003 dal Giudice di pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Cimino Nicoletta e la Prefettura di Isernia, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile vertente tra Cimino Nicoletta e la Prefettura di Isernia, il Giudice di pace di Isernia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione;

che la Cimino si era opposta all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto dopo che era stato rigettato il suo ricorso avverso un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 142, ottavo comma, del codice della strada, dolendosi della mancata preventiva individuazione della strada su cui era stata rilevata l'infrazione, della mancata omologazione e verifica di funzionamento dell'apparecchio elettronico attraverso il quale era stata rilevata l'infrazione, della firma dell'ordinanza da parte del viceprefetto privo di delega, della mancata indicazione nell'ordinanza dell'autorità giudiziaria competente a ricevere l'impugnazione;

che il Giudice di pace ha disatteso tutte le censure dell'opponente, e, ciò non di meno, ha ritenuto, anche in caso di infondatezza del ricorso, di evidenziare profili di illegittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto, in esito a procedimento di opposizione a verbale, ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione (perché il rimettente non riferisce di doglianze dell'opponente quanto all'entità della sanzione) e comunque per la sua infondatezza, sia sotto il profilo della pretesa limitatezza della cognizione del giudice, giacché vertendosi su diritti soggettivi, la giurisdizione è piena (e comprende la riduzione della sanzione, su espressa domanda della parte), sia sotto il profilo dell'incentivo al ricorso amministrativo che la cauzione prevista dal comma 3 dell'art. 204-bis avrebbe determinato, giacché detta disposizione è stata dichiarata incostituzionale.

Considerato che il Giudice di pace di Isernia ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento per infrazione stradale, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, per mancanza delle condizioni di imparzialità dell'azione amministrativa e per compressione della difesa in giudizio contro le contestazioni di violazione alla disciplina della circolazione stradale;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che il Giudice di pace di Isernia ha dichiarato l'infondatezza del ricorso, ma che, ciò malgrado, lo stesso ritiene di “evidenziare eventuali profili di illegittimità costituzionale del sistema”, e di sollevare, d'ufficio, questione di costituzionalità;

che il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione di costituzionalità dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti, come nella specie, la necessaria applicazione della disposizione censurata;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, avendo rigettato, nel merito, il ricorso in opposizione, innanzi a lui proposto, ha esaurito la fase di sua competenza e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare l'eccezione stessa (ex plurimis: ordinanze n. 213 del 2004; n. 215 del 2003; n. 331 del 2002; n. 264 del 1998);

che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata dal Giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.