Ordinanza n. 44 del 2005

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ORDINANZA N. 44

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio          ONIDA                         Presidente

- Fernanda      CONTRI                       Giudice

- Guido           NEPPI MODONA       “

- Piero Alberto CAPOTOSTI               “

- Annibale       MARINI                       “

- Franco          BILE                             “

- Giovanni Maria FLICK                     “

- Francesco     AMIRANTE                 “

- Ugo              DE SIERVO                 “

- Romano        VACCARELLA          “

- Paolo            MADDALENA            “

- Alfio             FINOCCHIARO          “

- Alfonso        QUARANTA               “

- Franco          GALLO                        “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito di quattro provvedimenti assunti dal Tribunale di Messina in un procedimento civile nei confronti dell’on. Nicola Vendola: 1) provvedimento di rinvio dell’udienza, assunto il 30 giugno 2003; 2) provvedimento di rinvio dell’udienza, assunto il 21 luglio 2003; 3) provvedimento di trattenimento della causa in decisione, assunto il 22 settembre 2003; 4) ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, del 27 gennaio 2004 (R. O. n. 389 del 2004) promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 24 luglio 2004 ed iscritto al n. 269 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso del 16 luglio 2004, depositato il 24 luglio 2004, la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Messina, in relazione ai provvedimenti dallo stesso assunti - nell’ambito di un procedimento civile nel quale il deputato N.V. era stato convenuto per il risarcimento dei danni causati da una asserita diffamazione nei confronti di una testata giornalistica e del suo direttore - rispettivamente in data 30 giugno 2003 e 21 luglio 2003 (provvedimenti con i quali era stato disposto il rinvio delle relative udienze) e in data 22 settembre 2003 (provvedimento con il quale la causa era stata posta  in decisione), nonché in relazione alla ordinanza del 27 gennaio 2004, con la quale lo stesso Tribunale di Messina, nel corso del medesimo procedimento, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

che la ricorrente premette che, essendo nelle more dello svolgimento del richiamato procedimento entrata in vigore la citata legge n. 140, la difesa del deputato aveva eccepito la riconducibilità dei fatti nell’ambito delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, richiedendo la pronuncia sulla eccezione di insindacabilità, e, in caso di rigetto della stessa, la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati medesima ai sensi dell’art. 3, comma 4, della stessa legge n. 140 del 2003;

che il giudicante, il 30 giugno 2003, si era limitato a disporre il rinvio all’udienza del successivo 21 luglio ed, essendo stata riproposta anche nel corso di tale udienza detta eccezione, aveva assunto la prova testimoniale e quindi disposto un nuovo rinvio, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 22 settembre 2003, data nella quale aveva posto la causa in decisione;

che il deputato N.V. aveva segnalato la pendenza della causa ed il descritto svolgimento della vicenda processuale, con lettera del 7 ottobre 2003, indirizzata al Presidente della Camera dei deputati, che, interpretandola come domanda di pronuncia di insindacabilità, aveva investito della questione il Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere;

che quest’ultima, nella seduta del 5 novembre 2003, aveva deliberato di dare mandato al relatore perché riferisse all’Assemblea nel senso della riconducibilità dei fatti oggetto del procedimento nell’ambito di applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e che nei medesimi sensi aveva deliberato la Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 2003, facendo pervenire, in data 17 novembre 2003, la relativa comunicazione al Tribunale di Messina;

che la predetta autorità giudiziaria, con successiva ordinanza del 27 gennaio 2004, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui consente al parlamentare di richiedere autonomamente la deliberazione relativa alla insindacabilità, nonché nella parte in cui, estendendo la immunità del parlamentare ad “ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”, non impone una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori e le opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare;

che, con lettera del 18 febbraio 2004, il deputato N.V., riassunti i fatti di cui alla precedente missiva del 7 ottobre 2003, aveva esposto gli ulteriori sviluppi della vicenda, con riferimento all’avvenuto promovimento di detta questione di legittimità costituzionale, al Presidente della Camera dei deputati, che aveva trasmesso la lettera al Presidente della Giunta per le autorizzazioni, la quale, nelle sedute del 3 e 17 marzo 2004, aveva deliberato che gli atti ed i comportamenti del predetto Tribunale dovevano ritenersi <<lesivi delle prerogative della Camera dei deputati…>>, e si era espressa nel senso di proporre all’Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale medesimo, proposta accolta nella seduta del 13 maggio 2004;

che la ricorrente Camera dei deputati richiama, al fine di sostenere l’ammissibilità del conflitto sollevato, la giurisprudenza costituzionale sul tema, con particolare riferimento alla legittimazione degli organi costituzionali a denunciare atti di autorità giurisdizionali ritenuti lesivi della propria posizione costituzionale;

che, nel merito, si sostiene la illegittimità degli atti contestati, osservandosi, quanto agli atti anteriori alla delibera di insindacabilità, che la illegittimità discenderebbe dalla evidente violazione dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 140 del 2003, che impongono, allorché il giudice non ritenga di accogliere l’eccezione relativa all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, la immediata trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare per le determinazioni di competenza;

che, con riferimento all’ordinanza di promovimento della questione di costituzionalità dell’art. 3, commi 3 e 4, della legge n. 140 del 2003, si rileva che il Tribunale di Messina, in presenza della delibera di insindacabilità, avrebbe dovuto, qualora non avesse condiviso l’applicabilità della guarentigia, proporre conflitto di attribuzione a tutela delle prerogative dell’ordine giudiziario, non risultando tale soluzione neppure smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2004;

che, pertanto, la ricorrente Camera dei deputati, sostenendo che i provvedimenti impugnati siano illegittimi ed ingiustamente menomativi delle prerogative parlamentari, ne ha chiesto l’annullamento.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare il conflitto di attribuzione, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che sussiste altresì la legittimazione del Tribunale di Messina, essendo questo a sua volta competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la ricorrente Camera dei deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza degli impugnati provvedimenti del Tribunale di Messina, contestando non già <<il semplice esercizio della funzione giudiziaria, bensì la stessa appartenenza all’ordine giudiziario del potere in concreto esercitato>>, e inoltre negando <<la titolarità, in capo al giudice, del potere di proseguire il giudizio>>;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Messina con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Messina entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2005.