Ordinanza n. 17 del 2005

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ORDINANZA N. 17

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda                     CONTRI                              Presidente

- Guido                         NEPPI MODONA                Giudice

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                              "

- Annibale                     MARINI                                     "

- Franco                         BILE                                           "

- Giovanni Maria           FLICK                                        "

- Francesco                    AMIRANTE                               "

- Ugo                             DE SIERVO                               "

- Romano                      VACCARELLA                        "

- Paolo                           MADDALENA                          "

- Alfio                           FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                       QUARANTA                             "

- Franco                         GALLO                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 8 marzo 2003 (iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 467 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 474 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 3 febbraio 2003 (iscritta al n. 511 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 9 maggio 2003 (iscritta al n. 538 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 24 maggio 2003 (iscritta al n. 742 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 7 agosto 2003 (iscritte ai numeri 837 e 838 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 874 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 879 e 880 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 18 agosto 2003 (iscritta al n. 891 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 992 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 23 agosto 2003 (iscritte ai numeri 993 e 994 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 19 agosto 2003 (iscritta al n. 995 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 25 agosto 2003 (iscritta al n. 1034 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 10 settembre 2003 (iscritta al n. 1035 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 8 novembre 2003 (iscritta al n. 1145 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 21 agosto 2003 (iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), con tre ordinanze del 5 novembre 2003 (iscritte ai numeri da 131 a 133 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 13 novembre 2003 (iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 25 novembre 2003 (iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 12 dicembre 2003 (iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Trieste con ordinanza del 25 novembre 2003 (iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 7 novembre 2003 (iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 ottobre 2003 (iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 10 novembre 2003 (iscritta al n. 256 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 19 gennaio 2004 (iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 10 febbraio 2004 (iscritta al n. 411 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 13 febbraio 2004 (iscritta al n. 412 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Siena con ordinanza del 23 gennaio 2004 (iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 marzo 2004 (iscritta al n. 458 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica edizione straordinaria, prima serie speciale, del 3 giugno 2004), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza in data 11 marzo 2004 (iscritta al n. 614 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 17 marzo 2004 (iscritta al n. 679 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo con ordinanza del 22 aprile 2004 (iscritta al n. 758 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, il Tribunale di Siena, il Tribunale di Torre Annunziata e il Tribunale di Venezia hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che analoga questione è stata sollevata dal Tribunale di Trieste anche in riferimento all’art. 2 Cost.;

che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 474, 511, 874, 891 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 410 a 412, 446, 458, 614 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11  gennaio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.