ORDINANZA N.14
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Roma con tre ordinanze del 22 marzo 2003 (iscritte ai numeri da 330 a 332 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza in data 11 marzo 2003 (iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 20 maggio 2003 (iscritte ai numeri 518 e 519 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 21 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 524 a 527 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 24 maggio 2003 (iscritte ai numeri da 533 a 535 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003), con cinque ordinanze del 18 settembre 2003 (iscritte ai numeri da 964 a 968 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Prato con ordinanza in data 11 novembre 2002 (iscritta al n. 977 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 13 novembre 2002 (iscritta al n. 978 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 6 dicembre 2002 (iscritta al n. 979 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 17 febbraio 2003 (iscritta al n. 982 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 21 febbraio 2003 (iscritta al n. 983 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 5 marzo 2003 (iscritta al n. 984 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 23 aprile 2003 (iscritta al n. 985 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 986 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 20 giugno 2003 (iscritta al n. 987 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 1° agosto 2003 (iscritta al n. 988 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 18 giugno 2003 (iscritta al n. 989 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Roma con due ordinanze del 20 settembre 2003 (iscritte ai numeri 1038 e 1039 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003), dal Tribunale di Prato con ordinanza del 4 agosto 2003 (iscritta al n. 1128 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 21 dicembre 2002 (iscritta al n. 1135 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 401 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2004), con due ordinanze del 3 maggio 2003 (iscritte ai numeri 402 e 403 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 26 maggio 2003 (iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2004), dal Tribunale di Reggio Emilia con cinque ordinanze del 19 gennaio 2004 (iscritte ai numeri da 563 a 567 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2004), con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 568 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2004).
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Prato, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di Roma hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 (anche congiuntamente evocati) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;
che i rimettenti procedono all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
che nei giudizi iscritti ai numeri da 401 a 404 e da 563 a 568 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.
Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Prato, al Tribunale di Reggio Emilia e al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.