Ordinanza n. 4 del 2005

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ORDINANZA N. 4

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Valerio      ONIDA                                                     Presidente  

-  Carlo         MEZZANOTTE                                            Giudice  

-  Guido NEPPI MODONA                                                   ”

-  Piero Alberto CAPOTOSTI                                                 ”

-  Annibale    MARINI                                                            ”

-  Franco  BILE                                                                       ”

-  Giovanni Maria   FLICK                                                      ”

-  Francesco  AMIRANTE                                                      ”

-  Romano     VACCARELLA                                                ”

-  Paolo         MADDALENA                                                 ”

-  Alfio          FINOCCHIARO                                               ”

-  Alfonso     QUARANTA                                                     ”

-  Franco       GALLO                                                              ”

ha pronunciato la seguente                                                

ORDINANZA

nel giudizio per il conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 1° febbraio 2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 2003.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con ricorso notificato in data 1° febbraio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 19 febbraio, la Regione Liguria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto ministeriale 29 novembre 2002 (Limitazione agli impegni e all’emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali), per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione;

che la ricorrente premette che, in considerazione dell’accertamento di scostamenti della spesa pubblica da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti substatali e strumentali dello Stato, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, da un lato, ha demandato ad un apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di definire criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; dall’altro, ha attribuito al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di disporre, con proprio decreto, la limitazione all’assunzione di impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione di una serie di spese indicate nella disposizione in esame (art. 1, comma 3, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);

che lo stesso decreto-legge n. 194 del 2002 prevede che, con il decreto ministeriale di cui sopra, si possa, altresì, disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l’esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci (art. 1, comma 4, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 246 del 2002);

che, in attuazione di quanto prescritto dalle citate disposizioni, è stato emanato, in data 29 novembre 2002, sia l’atto di indirizzo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui nel ricorso si riporta parte del contenuto), sia il decreto oggetto di impugnazione, che ha indicato «nel 15% della dotazione annuale (o del budget previsto) la percentuale limite della spesa ordinabile»;

che, dopo avere svolto le considerazioni illustrate, la Regione ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo il decreto impugnato, nella parte in cui prevede che tale limite percentuale si applichi non soltanto allo Stato e a enti od organismi pubblici non territoriali substatali e strumentali dello Stato, ma «anche alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere, enti subregionali e/o strumentali delle Regioni»; ciò in quanto il decreto in esame detterebbe norme «direttamente vincolanti» in una materia – la sanità – rientrante nell’ambito della potestà legislativa concorrente, con violazione delle «relative funzioni amministrative» attribuite anch’esse alle Regioni, «che sono altresì responsabili del finanziamento delle attività sanitarie e delle prestazioni erogate mediante enti subregionali e strumentali delle Regioni, e cioè le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere»;

che la ricorrente sottolinea, inoltre, che la disciplina del finanziamento del servizio sanitario e gli impegni di contenimento della spesa, anche in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e degli impegni internazionali dello Stato, era stato oggetto di uno specifico accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 8 agosto 2001;

che «in tale prospettiva» – conclude la Regione – «un provvedimento statale suscettibile di incidere su tale accordo avrebbe necessitato di una modifica dell’accordo stesso e/o di una preventiva verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre nella specie, in violazione del principio di leale cooperazione, tale acquisizione non è intervenuta, con la conseguente invasività – anche per la mancata attivazione dell’esercizio del potere regionale – del relativo provvedimento»;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato;

che la difesa erariale sostiene che lo Stato sia «l’unico soggetto titolare della funzione non declinabile di perseguire gli obiettivi di rispetto dei parametri finanziari europei e le linee di sviluppo prefigurate nel documento di programmazione economico-finanziaria al fine di assicurare gli equilibri di finanza pubblica», sicché compete al solo Governo della Repubblica (art. 92 Cost.) la responsabilità della politica economica generale sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 95 Cost.);

che il decreto oggetto di impugnazione si inserisce, secondo l’Avvocatura dello Stato, in questo quadro e sarebbe stato emanato al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell’Unione europea e di non esporre lo Stato alle procedure sanzionatorie per i disavanzi eccessivi di cui al regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1467/97, del 7 luglio 1997 (Regolamento del Consiglio per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi);

che l’Avvocatura generale dello Stato aggiunge, infine, che il citato accordo dell’8 agosto 2001 raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato disatteso dalle Regioni, che non avrebbero posto in essere le condizioni ivi previste a loro carico, determinando già in sede di formazione dei singoli budget aziendali un complessivo livello di spesa superiore a quello concordato;

che pertanto, conclude la difesa erariale, sarebbe «ascrivibile alla responsabilità delle Regioni il superamento dell’Accordo 8 agosto 2001 che ha posto fuori sistema la spesa sanitaria», con conseguente legittimazione dello Stato ad emanare l’impugnato decreto;

che con atto del 29 aprile 2003 – depositato il successivo 6 giugno – la Regione Liguria ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 23 maggio 2003, depositato il successivo 27 maggio.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11  gennaio 2005.