ORDINANZA N.446
ANNO 2004REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Manlio Mele, promosso dalla Corte d’Appello di Palermo – sezione I penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004 ed iscritto al n. 267 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, nell’ambito del giudizio d’appello avverso la sentenza del 7 ottobre 2002 del Tribunale di Palermo di condanna dell’on. Vittorio Sgarbi alla pena di euro 500,00 di multa per il delitto previsto e punito dall’art. 595 cod. pen. nei confronti di Manlio Mele, la Corte d’appello di Palermo – sezione I penale, con ricorso depositato il 16 giugno 2004, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato contro la deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004, con cui tale assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali l’on. Sgarbi è sottoposto al suddetto procedimento penale concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il ricorrente, dopo aver richiamato: le sentenze n. 10 e n. 11 del 2000 di questa Corte, relative al nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni espresse e l’attività parlamentare, la legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) e la “interpretazione costituzionalmente orientata” data dalla sentenza n. 120 del 2004, rileva come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcun nesso di tal genere, in quanto le dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una trasmissione televisiva condotta dal parlamentare senza alcun collegamento con l’attività istituzionale dello stesso e senza che queste rappresentino una divulgazione all’esterno di una opinione già espressa dall’interessato nell’esercizio delle funzioni parlamentari tipiche;
che pertanto, secondo la Corte d’appello, la deliberazione della Camera esorbiterebbe dall’ambito derogatorio consentito dall’art. 68 della Costituzione e verrebbe, in tal senso, a interferire illegittimamente con le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a valutare, senza contraddittorio, se “esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;
che infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia la Corte d’appello di Palermo – essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parti di conflitti di attribuzione – sia la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;
che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Palermo – sezione I penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Palermo – sezione I penale, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.