ORDINANZA N.444
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell’Utri nei confronti di Pierluigi Onorato, promosso dalla Corte d’appello di Milano – quinta sezione penale, con ricorso depositato il 15 luglio 2004 ed iscritto al n. 268 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ricorso del 14 giugno 2004, depositato il 12 luglio 2004, la Corte d’appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 15 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 17), secondo la quale i fatti per cui è in corso, davanti alla medesima Corte, un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Pierluigi Onorato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso della Corte d’appello di Milano – chiamata a giudicare sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all’esito dell’udienza preliminare, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del senatore Dell’Utri per il reato di diffamazione aggravata e continuata in danno dell’Onorato, in relazione ad un articolo pubblicato sul Corriere della sera del 6 marzo 2002 e ad una lettera pubblicata sul medesimo quotidiano il 15 marzo 2002 – il Senato non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere;
che la Corte ricorrente afferma di condividere la motivazione – richiamata integralmente, allegandola – del ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, avente ad oggetto la medesima delibera di insindacabilità del Senato della Repubblica in relazione, tuttavia, ai capi di imputazione per i quali, nel medesimo procedimento, il senatore Dell’Utri era stato, invece, rinviato a giudizio dinnanzi a quel Tribunale per il reato di diffamazione aggravata e continuata in pregiudizio dell’Onorato;
che, ad avviso della ricorrente, il Senato avrebbe interpretato estensivamente la portata del precetto costituzionale, nel senso di ritenere estranee alla sfera di sindacabilità tutte quelle attività extraparlamentari che – sebbene non funzionalmente ricollegabili ad un atto tipico di esercizio della funzione parlamentare – siano comunque espressione di attività lato sensu politica;
che, per contro – alla luce della giurisprudenza costituzionale – la natura eccezionale dell’istituto contemplato dall’art. 68, primo comma, Cost. ne imporrebbe una interpretazione restrittiva, secondo la quale, per la sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari presupposto dalla norma costituzionale, sarebbe necessario l’accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell’ambito di queste ultime;
che tale condizione non si sarebbe realizzata nel caso di specie, giacché le dichiarazioni oggetto di giudizio – con le quali il senatore Dell’Utri, dichiarandosi «vittima di un giudizio speciale di matrice politica», avrebbe accusato l’Onorato di essere un «giudice militante, schierato in una formazione contrapposta», e di aver abusato del proprio potere giudiziario per colpirlo quale avversario politico – non risulterebbero collegate ad alcun precedente atto parlamentare tipico;
che la Corte ricorrente ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l’annullamento.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all’ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d’appello di Milano è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione – ritenuta illegittima – con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il procedimento penale in corso;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Milano ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.