Ordinanza n. 436 del 2004

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ORDINANZA N.436

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio            ONIDA                  Presidente

- Carlo              MEZZANOTTE        Giudice

- Guido             NEPPI MODONA         "

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                "

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni MariaFLICK                         "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 26 novembre 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal sen. Piergiorgio Stiffoni nei confronti del sindaco e degli assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, promosso dal Tribunale di Treviso, con ricorso depositato il 3 giugno 2004 ed iscritto al n. 265 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con atto del 25 marzo 2004, il Tribunale di Treviso ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da questo adottata nella seduta del 26 novembre 2003, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità di talune dichiarazioni del sen. Piergiorgio Stiffoni, oggetto di un giudizio civile di risarcimento danni dinanzi al medesimo Tribunale;

che, come il Tribunale ricorrente premette, il giudizio origina dalla richiesta di risarcimento danni formulata dall’ex sindaco e dagli ex assessori del Comune di Nervesa della Battaglia, a seguito della pubblicazione sulla stampa locale di una lettera aperta, a firma del sen. Stiffoni, nella quale questi aveva affermato che l’adesione della precedente amministrazione del Comune di Nervesa della Battaglia al Coordinamento nazionale enti locali per la pace era in realtà un’iniziativa finalizzata alla concessione di elargizioni «da amministrazioni di sinistra ad associazioni di sinistra»;

che gli attori avevano ritenuto «gravemente diffamatorie e lesive della loro dignità di cittadini ed ex amministratori» le affermazioni del senatore Stiffoni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti;

che il senatore Stiffoni, costituitosi in giudizio, aveva dichiarato di aver inoltrato al Senato della Repubblica richiesta di pronunzia di insindacabilità delle opinioni da lui espresse e che il Senato, in data 26 novembre 2003, su conforme proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ne aveva deliberato la insindacabilità;

che, a parere del Tribunale di Treviso, non può condividersi l’interpretazione posta a fondamento della decisione del Senato della Repubblica, perché nel caso di specie non sarebbe dato rinvenire alcun collegamento tra le opinioni espresse dal senatore Stiffoni e precedenti attività da lui svolte in sede parlamentare;

che nella deliberazione impugnata si afferma che le espressioni usate dal senatore Stiffoni rientrano nel contesto di attività di ispezione, divulgazione, critica e denunzia politica connesse alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento, riconducibili, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 140 del 2003, non solo all’attività parlamentare in senso stretto, ma al più ampio mandato rappresentativo di cui il parlamentare è investito;

che, secondo il giudice ricorrente, il Senato avrebbe errato, perché si sarebbe limitato ad accertare la riconducibilità delle dichiarazioni del sen. Stiffoni non a specifici atti o attività parlamentari, ma ad un contesto genericamente politico, cosa che, ad avviso del ricorrente, sarebbe «palesemente insufficiente a far scattare l’operatività dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»;

che, pertanto, il giudice ricorrente, ritenuto che la deliberazione in questione sia «idonea ad influire illegittimamente sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riservate all’autorità giudiziaria», ha sollevato «conflitto di attribuzione in ordine al corretto potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, comma primo, della Costituzione come esercitato dal Senato della Repubblica con deliberazione 26 novembre 2003», chiedendo alla Corte costituzionale, accertata l’ammissibilità del presente ricorso, l’annullamento della predetta delibera.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Treviso è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, il Senato della Repubblica, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari e risultano quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Treviso nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Treviso;

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.