Ordinanza n. 399 del 2004

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ORDINANZA N. 399

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                        ONIDA                             Presidente

- Carlo                           MEZZANOTTE                 Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna con due ordinanze del 13 marzo 2003 (iscritte ai numeri 351 e 352 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 10 aprile 2003 (iscritta al n. 405 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 18 luglio 2003 (iscritta al n. 769 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003), con quattro ordinanze del 23 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 1022, da 1024 a 1026 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 22 marzo 2004 (iscritte ai numeri 598 e 599 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2004), con cinque ordinanze del 2 aprile 2004 (iscritte ai numeri da 600 a 604 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2004).

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con quindici ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto;

che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;

che nei giudizi iscritti ai numeri 405, 769, 1024 del registro ordinanze del 2003 e ai numeri da 598 a 604 del registro ordinanze del 2004 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che, essendo censurato in tutte le ordinanze l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le questioni in esame hanno ad oggetto la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;

che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.