Ordinanza n. 369 del 2004

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ORDINANZA N. 369

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                   ONIDA                                       Presidente

- Carlo                      MEZZANOTTE                          Giudice

- Fernanda                CONTRI                                     "

- Guido                     NEPPI MODONA                      "

- Piero Alberto          CAPOTOSTI                              "

- Annibale                 MARINI                                     "

- Franco                    BILE                                           "

- Giovanni Maria      FLICK                                         "

- Francesco               AMIRANTE                               "

- Ugo                        DE SIERVO                               "

- Romano                  VACCARELLA                         "

- Paolo                      MADDALENA                          "

- Alfio                       FINOCCHIARO                        "

- Alfonso                  QUARANTA                              "

- Franco                    GALLO                                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Marcello Dell’Utri nei confronti di Pierluigi Onorato, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, promosso dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, con ricorso depositato il 17 marzo 2004 ed iscritto al n. 262 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

  Ritenuto che con ricorso del 16 dicembre 2003 il Tribunale di Milano, sezione ottava penale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 15 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 17), la quale ha ritenuto che i fatti per cui è in corso, davanti al medesimo Tribunale, un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Dell’Utri — per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Pierluigi Onorato — concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

  che, ad avviso del Tribunale di Milano, il Senato non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere, avendo interpretato estensivamente la portata del precetto costituzionale, nel senso di ritenere estranee alla sfera di sindacabilità tutte quelle attività extraparlamentari che, sebbene non funzionalmente ricollegabili ad un atto tipico di esercizio della funzione parlamentare, siano comunque espressione di attività lato sensu politica;

  che per contro — alla luce della giurisprudenza costituzionale — la natura eccezionale dell’istituto contemplato dall’art. 68, primo comma, Cost. ne imporrebbe una interpretazione restrittiva, alla stregua della quale, per la sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari presupposto dalla norma costituzionale, sarebbe necessario l’accertamento di una effettiva e sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell’ambito di queste ultime;

che tale condizione non si sarebbe realizzata nel caso di specie, giacché le dichiarazioni oggetto di giudizio — dichiarazioni rese nel corso di interviste pubblicate su quotidiani, con le quali il senatore Dell’Utri avrebbe accusato il dottor Onorato di aver abusato del proprio potere giudiziario, per colpirlo quale avversario politico — non risulterebbero collegate ad alcun precedente atto parlamentare tipico;

che il Tribunale ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l’annullamento.

  Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all’ammissibilità;

  che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

  che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

  che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione — ritenuta illegittima — con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il procedimento penale in corso;

  che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione è affidata alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;

  dispone:

  a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente;

  b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 17 novembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.