Ordinanza n. 358 del 2004

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ORDINANZA N.358

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Valerio                          ONIDA                                        Presidente

-    Carlo                             MEZZANOTTE                             Giudice

-    Fernanda                       CONTRI                                            "

-    Guido                            NEPPI MODONA                            "

-    Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

-    Annibale                       MARINI                                            "

-    Franco                           BILE                                                  "

-    Giovanni Maria             FLICK                                               "

-    Francesco                      AMIRANTE                                      "

-    Ugo                               DE SIERVO                                      "    

-    Romano                        VACCARELLA                               "

-    Paolo                             MADDALENA                                 "

-    Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-    Alfonso                         QUARANTA                                    "

-      Franco                         GALLO                                            “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 28 marzo 2003 dal Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di M.G., iscritta al n. 416 del registro ordinanze del 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non è prevista la lettura delle dichiarazioni eventualmente rese in sede di udienza preliminare dal coimputato nel medesimo procedimento e che, essendo stata successivamente stralciata la sua posizione, si avvalga in dibattimento, sentito quale imputato ex art. 210 cod. proc. pen., della facoltà di non rispondere»;

che, in punto di fatto, il Tribunale rimettente premette: che procede a carico di una persona imputata dei reati di furto aggravato e tentata estorsione aggravata; che, nel corso della istruzione dibattimentale, era stato disposto l’esame – in qualità di imputato di reato connesso ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. – di altro minorenne, già coimputato nei medesimi reati, il quale aveva parzialmente ammesso i fatti addebitatigli, indicando al tempo stesso l’odierno imputato come proprio correo in uno dei furti; che la posizione processuale del dichiarante era stata peraltro separata, in quanto – a seguito di celebrazione del giudizio abbreviato – era stata pronunciata nei suoi confronti ordinanza di sospensione del processo e messa alla prova, a norma dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988;

che, tuttavia, una volta comparsa in dibattimento, la persona già coimputata dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere; sicché – ha puntualizzato il giudice  a quo – doveva essere conseguentemente respinta la richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di procedere alla lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in quanto, in assenza dell’accordo fra le parti, vi ostava il chiaro disposto dell’art. 513 del codice di rito;

che, alla stregua di tale ricostruzione della concreta vicenda processuale, la disposizione di cui al richiamato art. 513 cod. proc. pen. si porrebbe dunque in contrasto – ad avviso del Tribunale rimettente – tanto con il principio di uguaglianza, quanto con il precetto sancito dall’art. 111, quarto comma, della Carta fondamentale;

che a parere del giudice a quo, infatti, tale ultimo precetto costituzionale mira ad impedire che in dibattimento possano trovare ingresso prove assunte in difetto di contraddittorio; tale condizione, però, non risulterebbe  essersi in alcun modo  realizzata nel caso di specie, poiché la persona da esaminare a norma dell’art. 210 cod. proc. pen., già coimputata nei medesimi reati, aveva reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’odierno imputato nel corso della udienza preliminare: sede, questa, nella quale esso non si era «affatto sottratto all’interrogatorio del difensore del (coimputato) il quale ben avrebbe potuto, non solo porgere domande tramite il giudice, ma anche avvalersi – facendone esplicita richiesta – della facoltà di cui al comma secondo dell’art. 421 c.p.p., laddove si prevede addirittura che su richiesta di parte il giudice possa disporre che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 c.p.p.»;

che, pertanto – osserva il Tribunale rimettente – nel non prevedere, quanto alla ipotesi dedotta, la possibilità della lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, l’art. 513 cod. proc. pen. si porrebbe in contrasto sia con l’art. 111, quarto comma, Cost., che con l’art. 3 della medesima Carta, in quanto verrebbe a realizzarsi una irragionevole disparità di regime processuale tra casi analoghi, «addirittura prevedendo un trattamento deteriore per l’ipotesi prospettata rispetto all’unico caso in cui (a prescindere dall’accordo delle parti) l’art. 513 c.p.p. prevede la possibilità di lettura, e cioè rispetto a quella dell’incidente probatorio»;

che infatti – puntualizza il rimettente – le garanzie difensive previste in sede di incidente probatorio sono «di gran lunga inferiori a quelle stabilite per l’udienza preliminare», ove le parti si misurano su una imputazione già formulata e con la conoscenza di tutti gli atti su cui essa si fonda: sicché – sottolinea conclusivamente il giudice a quo – non sarebbe dato comprendere la ragione per la quale risulti consacrata nel sistema «una così patente disparità di trattamento fra dichiarazioni egualmente rese innanzi ad un giudice terzo, nel contraddittorio fra le parti e con la piena possibilità per le parti di esaminare colui che rende dichiarazioni accusatorie».

che nel giudizio non si sono costituite le parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale per i minorenni di Catania, dopo aver esposto la peculiare vicenda processuale che ha contrassegnato il giudizio  a quo – rappresentata in particolare dalla circostanza che il procedimento, dapprima cumulativo a carico di due minorenni coimputati di furto ed altro, aveva visto uno dei due imputati rendere dichiarazioni auto ed etero-accusatorie nel corso della comune udienza preliminare; e poi, a seguito di separazione, avvalersi della facoltà di non rispondere, una volta chiamato a sottoporsi all’esame ex art. 210 cod. proc. pen., nel dibattimento a carico del coimputato precedentemente indicato di reità – impugna l’art. 513 del codice di rito nella parte in cui, nella specifica ipotesi dianzi descritta, non prevede la lettura e, quindi, la utilizzazione processuale delle dichiarazioni precedentemente rese nel corso della udienza preliminare, deducendone il contrasto, in parte qua, con gli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione;

che, a fondamento della prospettata censura, il Tribunale rimettente evoca la diversità di regime che, a suo avviso irragionevolmente, caratterizzerebbe – al lume della disposizione censurata – la possibilità di utilizzare mediante lettura le dichiarazioni erga alios raccolte attraverso lo strumento dell’incidente probatorio, rispetto all’opposto divieto che, invece, preclude una simile possibilità per le omologhe dichiarazioni  rese nel corso della udienza preliminare; e ciò perché in quest’ultima sede processuale risulterebbe integralmente rispettato il principio del contraddittorio, nella prospettiva dell’art. 111, quarto comma, Cost.,  stante la possibilità per il difensore del chiamato in reità di far interrogare il dichiarante o, addirittura, di interrogarlo direttamente, a norma dell’art. 422, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.;

che, d’altra parte, le garanzie difensive risulterebbero – nella fase della udienza preliminare – addirittura più ampie rispetto a quelle previste per l’incidente probatorio, poiché, «mentre all’udienza preliminare il difensore, ove lo voglia, può esaminare il coimputato “accusatore” avendo piena contezza e delle imputazioni e di tutti gli atti posti a fondamento del giudizio, nell’incidente probatorio egli ha solo alcune indicazioni e sulla base di queste deve procedere all’esame del coimputato»;

che, tuttavia, nel descrivere il quadro normativo coinvolto, il giudice rimettente ha trascurato di considerare che l’art. 514, comma 1, del codice di rito – nello stabilire, innovando rispetto alla disciplina del codice abrogato, il principio generale in virtù del quale sono vietate le letture, quale veicolo di utilizzazione processuale degli atti, salvo le ipotesi espressamente previste – ha inserito, nel novero di tali deroghe, proprio il caso delle dichiarazioni rese nella udienza preliminare «nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell’imputato o del suo difensore»: così consentendo la utilizzazione dibattimentale, mediante lettura, proprio di quelle dichiarazioni – pure richiamate dallo stesso rimettente – che, «su richiesta di parte», il giudice della udienza preliminare ha autorizzato ad assumere con le forme del dibattimento a norma del già ricordato art. 422, comma 4, ultimo periodo. D’altra parte, a testimonianza della correlazione finalistica tra quest’ultima disposizione e l’art. 514, comma 1, sta il fatto che la possibilità di procedere all’interrogatorio con le forme del dibattimento nella udienza preliminare, e la corrispondente possibilità di utilizzare quelle dichiarazioni attraverso l’istituto della lettura, furono introdotte nel codice attraverso un’unica fonte novellatrice, rappresentata dall’art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267;

che, pertanto, il raffronto operato dal giudice a quo – in punto di utilizzazione mediante lettura – tra le dichiarazioni rese nel corso della udienza preliminare con forme diverse da quelle dibattimentali, e le dichiarazioni acquisite nel corso dell’incidente probatorio, si rivela non pertinente, sotto il profilo strutturale e funzionale. Infatti, alla incontestabile diversità delle forme di assunzione (che di per sé rendono riconoscibile  ex ante la destinazione di quelle dichiarazioni), si coniuga la differente prospettiva in cui esse si collocano nella dinamica processuale: mentre, infatti, l’incidente probatorio è istituto che si proietta verso l’utilizzazione dibattimentale, l’interrogatorio, assunto con le forme ordinarie nel corso della udienza preliminare, è, per sua natura, destinato a vivere e produrre i suoi effetti all’interno di quella fase e per la decisione che ne costituisce l’epilogo. Ove, invece, tale interrogatorio sia stato assunto con le forme tipiche del dibattimento (e, quindi, a tale fase idealmente, oltre che formalmente, coeso), ben se ne spiega il diverso regime di utilizzazione mediante lettura;

che, dunque, le doglianze del Tribunale rimettente si fondano su una parziale ricostruzione del quadro normativo e su una erronea comparazione di istituti fra loro non omologabili: sicché la pretesa compromissione del canone di ragionevolezza finisce per risultare palesemente destituita di fondamento;

che, di riflesso, nessuna violazione può ritenersi inferta al principio del contraddittorio, neppure sotto lo specifico versante richiamato dal giudice a quo, posto che le scelte operate dal legislatore, per quanto si è dianzi osservato, non possono ritenersi in alcun modo in contrasto con i valori sottesi al parametro evocato;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.