Ordinanza n. 356 del 2004

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ORDINANZA N.356

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-  Carlo                                      MEZZANOTTE                    Presidente

-  Fernanda                                CONTRI                                Giudice

-  Guido                                     NEPPI MODONA                     "

-  Piero Alberto                         CAPOTOSTI                              "

-  Franco                                    BILE                                           "

-  Giovanni Maria                      FLICK                                        "

-  Francesco                               AMIRANTE                               "

-  Ugo                                        DE SIERVO                               "

-  Romano                                 VACCARELLA                        "

-  Paolo                                      MADDALENA                          "

-  Alfio                                      FINOCCHIARO                        "

-  Alfonso                                  QUARANTA                             "

-  Franco                                    GALLO                                      "

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi, nei confronti del magistrato Ilda Boccassini, promosso dal Tribunale di Napoli, sezione prima civile, con ricorso depositato il 3 dicembre 2003 ed iscritto al n. 258 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13 ottobre 2003, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 dicembre 2003 – nel corso di un giudizio civile promosso da Ilda Boccassini, magistrato in Milano, nei confronti, fra gli altri, del senatore Raffaele Jannuzzi (detto Lino) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione sulla rivista Panorama di due articoli a firma del convenuto, dal contenuto ritenuto diffamatorio e gravemente lesivo della sua immagine e reputazione di magistrato – ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione dallo stesso adottata nella seduta del 6 febbraio 2003, con la quale ha dichiarato che i fatti oggetto del processo civile concernono opinioni espresse dal senatore Jannuzzi nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto “il mandato elettorale si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all’attività legislativa in senso stretto e si esplichi invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione”, con la conseguenza che, anche nel caso concreto, “è rintracciabile la fattispecie di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell’attività parlamentare, dal momento che si tratta dell’estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti politici”;

che, viceversa, secondo il ricorrente non è dato comprendere quale collegamento possa individuarsi tra il dibattito politico sulla questione del mandato di cattura internazionale e l’accusa rivolta alla Boccassini di essersi riunita a Lugano, con altri magistrati, “al fine di congiurare per incastrare l’onorevole Berlusconi, così come non è dato sapere quale attività parlamentare prodromica e coeva abbia svolto lo Jannuzzi per sostenere la tesi contraria all’introduzione del mandato di cattura europeo voluto dagli Stati Membri”;

che, in conclusione, il giudice remittente chiede che questa Corte “voglia dichiarare che il Senato non aveva il potere di dichiarare l’insindacabilità delle affermazioni contenute nell’articolo giornalistico pubblicato a firma di Lino Jannuzzi nel numero 20 dicembre 2001 della rivista Panorama e sul numero 27 dicembre 2001 della stessa rivista e, conseguentemente, annullare le relativa delibera del 6 febbraio 2003”.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se “esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza”, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Napoli, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione del Senato della Repubblica;

che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e “le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Napoli, nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente al Presidente della I sezione civile del Tribunale di Napoli, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in  Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.