ORDINANZA N. 351
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, promossi con ordinanze del 3 (n. 2 ordinanze), del 18 (n. 2 ordinanze) e del 26 ottobre (n. 6 ordinanze), dell’8 e del 21 novembre, del 6 ottobre, dell’8 e del 21 novembre, del 26 ottobre (n. 2 ordinanze) e dell’8 novembre 2002 dal Tribunale di Padova, rispettivamente iscritte dal n. 233 al n. 244, dal n. 257 al n. 259, dal n. 285 al n. 287 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, n. 20 e n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Presidente relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con venti ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse tra il 3 ottobre 2002 e il 21 novembre 2002 (iscritte al r.o. dell’anno 2003 dal n. 233 al n. 244; dal n. 257 al n. 259; dal n. 285 al n. 287), il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, “nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida”;
che tutte le ordinanze sono state emesse nel corso di altrettanti procedimenti di convalida dei provvedimenti, adottati dal questore di Padova nei confronti di cittadini extracomunitari, con i quali è stato disposto il loro accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e che il remittente afferma essere stati eseguiti nell’immediatezza;
che, osserva il giudice a quo, a seguito della sentenza n. 105 del 2001 di questa Corte, il decreto-legge n. 51 del 2002, convertito nella legge n. 106 del 2002, introducendo il comma 5-bis nel corpo dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha colmato un vuoto normativo in ordine al controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, ma, ciò nonostante, la norma denunciata prevederebbe un meccanismo di convalida del tutto formale, poiché il procedimento non influirebbe sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, da eseguirsi immediatamente con l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
che, ad avviso del remittente, la disposizione censurata sarebbe pertanto incostituzionale sotto diversi profili: 1) per la “natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale”, in violazione dell’art. 13 Cost.; 2) per la “evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l’espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell’art. 14 del testo unico”, in violazione dell’art. 3 Cost.; 3) per l’incidenza “sull’effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame”, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
che in ciascun giudizio, ad eccezione di quelli originati dalle ordinanze iscritte al r.o. dal n. 285 al n. 287 del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, rinviando ad argomentazioni sviluppate in memorie depositate in precedenti analoghi incidenti di costituzionalità, ha concluso per l’inammissibilità e, in ogni caso, per l’infondatezza della questione.
Considerato che, con venti ordinanze di contenuto simile, il Tribunale di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, “nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida”;
che tutte le ordinanze propongono la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione attualmente all’esame, la stessa questione di costituzionalità, sollevata in altri analoghi giudizi, è stata decisa con la sentenza n. 222 del 2004 di questa Corte, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, “nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa”;
che, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinché valuti la persistente rilevanza della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.