ORDINANZA N.338
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso Quaranta "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso dal Tribunale di Milano, sezione prima civile, con ricorso depositato l’11 ottobre 2003 ed iscritto al n. 254 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza del 6 aprile 2003 il Tribunale di Milano, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il 31 gennaio 2001 (doc. IV-quater, n. 58), secondo la quale le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, in relazione alle quali è in corso davanti al medesimo Tribunale un giudizio civile per risarcimento dei danni promosso da Walter Ganapini, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del Tribunale di Milano, il Senato, con l’affermazione di insindacabilità, non avrebbe legittimamente esercitato il proprio potere, stante l’inesistenza del necessario collegamento delle dichiarazioni incriminate con la funzione parlamentare;
che, trattandosi di dichiarazioni rese fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche, avrebbe dovuto infatti esservi — ai fini della sussistenza del «nesso funzionale», presupposto dall’art. 68, primo comma, Cost. — quantomeno una sostanziale identità di contenuto tra le dichiarazioni stesse e le opinioni già espresse in sede parlamentare;
che tale condizione non ricorrerebbe per contro nella specie, giacché tra le dichiarazioni del senatore De Corato oggetto di giudizio — dichiarazioni rese nel corso di un’intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997 — e l’interrogazione parlamentare presentata dal medesimo al Ministro dell’ambiente il 2 ottobre 1996 non sarebbe ravvisabile alcuna corrispondenza sostanziale;
che il Tribunale ritiene, pertanto, che la deliberazione oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, chiedendone conseguentemente l’annullamento.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine all’ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che anche il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione — ritenuta illegittima — con la quale il Senato ha qualificato come insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., le dichiarazioni rese dal parlamentare, cui si riferisce il giudizio civile in corso;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione è affidata alla competenza di questa Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2004.