ORDINANZA N.322
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 16 novembre 2002 (iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 20 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 25 novembre 2002 (iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 5 dicembre 2002 (iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 21 novembre 2002 (iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 12 dicembre 2002 (iscritte ai numeri 90 e 91 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003), con sei ordinanze del 16 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 142 a 147 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 4 dicembre 2002 (iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 29 novembre 2002 (iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 23 gennaio 2003 (iscritte ai numeri 178 e 179 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2003), con tre ordinanze del 2 gennaio 2003 (iscritte ai numeri da 180 a 182 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2003).
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con venti ordinanze il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione (r.o. numeri 20, 38, 39, 42, 148, 149, 178 e 179 del 2003), agli artt. 2, 3, 10, 13 e 97 Cost. (r.o. numeri 90, 91, da 142 a 147 del 2003) e agli artt. 2, 3, 13, terzo comma, 97, 111, secondo comma, Cost. (r.o. numeri 19, da 180 a 182 del 2003);
che il rimettente procede all’udienza di convalida nei confronti di cittadini stranieri tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
che nei giudizi iscritti ai numeri 19, 20, 38, 39, 42, 90, 91, da 180 a 182 e 149 del registro ordinanze del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte con sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), ha sostituito l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in particolare prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza per il solo delitto di cui al comma 5-quater;
che gli atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.