ORDINANZA N.314
ANNO 2004REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003 che afferma che i fatti per i quali pende il procedimento civile concernono opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, promosso dalla Corte d’appello di Milano – sezione II civile, con ricorso depositato il 12 dicembre 2003 ed iscritto al n. 259 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 12 dicembre 2003, la Corte d’appello di Milano – sezione II civile, nel corso di un procedimento instaurato nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi dal dott. Andrea Padalino, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 7 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 26), secondo la quale le dichiarazioni oggetto del predetto procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità delle opinioni stesse a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il giudice ricorrente espone che l’on. Vittorio Sgarbi è stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza 17 settembre – 12 ottobre 2000, al risarcimento del danno derivante dalle espressioni lesive dell’onore del suddetto dott. Padalino pronunciate dal medesimo deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 15 ottobre 1994;
che lo stesso giudice aggiunge che, in pendenza del giudizio di appello, la Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 2003, ha deliberato che i fatti oggetto del procedimento riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso della Corte d’appello di Milano, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni mancando il nesso funzionale tra le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi e l’attività parlamentare;
che, pertanto, la Corte d’appello di Milano, ritenendo sussistenti i profili oggettivo e soggettivo per elevare il conflitto, chiede che questa Corte dichiari che non compete alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all’on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, annulli la relativa deliberazione adottata dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 2003.
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell’articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente l’ammissibilità del ricorso, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d’appello di Milano a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte nel presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilità;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all’ammissibilità del ricorso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Milano – sezione II civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Milano – sezione II civile, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall’articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.