ORDINANZA N.313
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Carlo MEZZANOTTE, Presidente
- Fernanda CONTRI
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Loreto Rocco nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso dal Tribunale di Potenza, sezione civile, con ricorso depositato l’8 gennaio 2004 ed iscritto al n. 260 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ricorso del 21 novembre 2003, il Tribunale di Potenza, sezione civile – nel corso di distinti giudizi di risarcimento dei danni e di simulazione e revocatoria di due atti di donazione promossi da Matteo Di Giorgio contro l’ex senatore della Repubblica Rocco Loreto ed altri, in conseguenza di dichiarazioni rese da quest’ultimo in diverse occasioni – ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata dall’Assemblea il 28 maggio 2003 con la quale è stato dichiarato che i fatti posti a fondamento delle vicende processuali suddette, concernendo opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare, rientrano nell’ambito di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente, dopo aver specificato le dichiarazioni per cui è causa, ritiene che la richiamata delibera del Senato leda la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria, costituzionalmente garantita, per le stesse ragioni esposte nel ricorso a questa Corte del 15 luglio 2003;
che, in particolare, non sono stati considerati i principi enunciati da questa Corte in tema di attività divulgative di atti parlamentari;
che dal «confronto tra le dichiarazioni per cui è causa ed il contenuto delle interrogazioni parlamentari si evince, tutt’al più, una mera comunanza di tematiche, sicché deve escludersi nel caso concreto la sussistenza della particolare forma di immunità ritenuta dal Senato della Repubblica»;
che, infatti, «il Loreto non ha indirizzato al Di Giorgio, nell’esercizio delle proprie funzioni parlamentari, le accuse riportate nelle interviste, nei servizi giornalistici e nei comizi» posti a base delle vicende processuali richiamate;
che, conclusivamente, deve escludersi, ad avviso del Tribunale ricorrente, la sussistenza in capo al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta, con conseguente annullamento della relativa deliberazione.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Potenza, sezione civile, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
che, analogamente, il Senato della Repubblica, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte del Senato, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Potenza, sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Potenza, sezione civile;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.