Ordinanza n. 304 del 2004

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ORDINANZA N. 304

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Valerio                        ONIDA                                  Presidente

 

- Carlo                           MEZZANOTTE                       Giudice

 

- Fernanda                     CONTRI                                       "

 

- Guido                         NEPPI MODONA                       "

 

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                                "

 

- Annibale                     MARINI                                       "

 

- Franco                         BILE                                             "

 

- Giovanni Maria           FLICK                                          "

 

- Francesco                    AMIRANTE                                 "

 

- Ugo                             DE SIERVO                                 "

 

- Romano                      VACCARELLA                           "

 

- Paolo                           MADDALENA                            "

 

- Alfonso                       QUARANTA                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dei magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco, promosso dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, con atto depositato il 19 maggio 2003 ed iscritto al n. 245 del registro ammissibilità conflitti.

 

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

 

Ritenuto che con ordinanza del 16 maggio 2003 il Tribunale di Milano, prima sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 30 maggio 2000, con la quale – in difformità rispetto alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali i magistrati Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Francesco Greco avevano intrapreso azione risarcitoria contro il deputato Vittorio Sgarbi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che il Tribunale premette, in fatto, che gli attori hanno convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi e la Società europea di edizioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al loro onore e alla loro reputazione con le dichiarazioni riportate sui quotidiani L’Avvenire e Il Giornale nelle date del 15, 16 e 19 luglio 1994 del seguente tenore: «Di Pietro, Colombo, Davigo e gli altri sono degli assassini che hanno fatto morire della gente ed è giusto quindi che se ne vadano. Nessuno li rimpiangerà. Vadano anzi in chiesa a pregare per tutta quella gente che hanno fatto morire. Moroni, Gardini, Cicogna: hanno tutte queste croci sulla loro coscienza; ... sono degli assassini; ... vanno processati e arrestati. Sono un'associazione a delinquere con libertà di uccidere»;

 

che ad avviso del Tribunale ricorrente la Camera dei deputati, adottando la delibera di cui si è detto, ha fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione a causa «dell’inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso funzionale fra le opinioni espresse e l’esercizio di funzioni parlamentari», come rilevato dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere la cui proposta è stata disattesa dall’Assemblea;

 

che le dichiarazioni di cui si tratta non sono, infatti, state espresse in sede parlamentare né costituiscono alcuna forma di divulgazione di opinioni espresse dal deputato nell’ambito di atti parlamentari tipici attenendo, invece, a valutazioni dell’on. Sgarbi in merito al contenuto di un comunicato sottoscritto dagli attori a commento dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del c.d. decreto Biondi;

 

che il Tribunale di Milano ritiene, pertanto, necessario promuovere il presente conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – che considera ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo – e chiede che questa Corte dichiari che non spettava alla Camera dei deputati il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni di cui si tratta ed annulli la relativa delibera della Camera stessa.

 

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata rimanendo ogni definitiva decisione anche in ordine all’ammissibilità;

 

che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano, prima sezione civile, è legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

 

che analogamente la Camera dei deputati, che ha deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

 

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente illegittimo, che le opinioni espresse da un proprio membro rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e sono quindi coperte dalla garanzia di insindacabilità stabilita dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;

 

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;

 

dispone:

 

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Milano, prima sezione civile;

 

b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Francesco AMIRANTE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.