ORDINANZA N. 299
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, promossi con ordinanze del 29 luglio 2003 dal Giudice di pace di Palestrina, del 10 marzo 2003 dal Giudice di pace di Lecce, del 2 aprile 2003 dal Giudice di pace di San Severino Marche, del 20 marzo e del 20 maggio 2003 dal Giudice di pace di Bari, del 20 giugno 2003 dal Giudice di pace di Putignano, del 18 aprile 2003 dal Giudice di pace di Milazzo e del 16 settembre (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Genzano di Roma rispettivamente iscritte ai nn. 793, 374, 555, 589, 659, 842, 1122 del registro ordinanze 2003 ed ai nn. 171 e 172 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40, 25, 34, 36 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2003 e nn. 2 e 12, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visti gli atti di costituzione della RAS Riunione adriatica di sicurtà s.p.a., delle Lloyd Adriatico s.p.a. e Winterthur s.p.a., della Fondiaria-SAI s.p.a., dell’Assitalia-Le assicurazioni d’Italia s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 giugno 2004 e nella camera di consiglio del 23 giugno 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Alessandro Pace, Aurelio Gentili, Luisa Torchia e Michele Roma per la RAS Riunione adriatica di sicurtà s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui una società di assicurazione era stata convenuta per il pagamento di una somma, quale maggior esborso per un premio relativo ad una polizza per responsabilità civile autoveicoli – asseritamente conseguente ad un “cartello” tra le imprese del settore, già sanzionato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – il Giudice di pace di Palestrina ha sollevato, con ordinanza del 29 luglio 2003 (r.o. n. 793 del 2003), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 101, 102, 104 Cost., dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), che ha modificato l’art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile;
che secondo il giudice a quo l’impugnato art. 1 sottrae alla valutazione secondo equità tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai c.d. contratti “di massa” di cui all’art. 1342 cod. civ. ed introduce il grado di appello, in precedenza escluso, con conseguente dilatazione dei tempi della giustizia, aumento dei costi e negazione dell’esercizio del diritto di difesa, anche in riferimento all’art. 82, primo comma, cod. proc. civ.;
che sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost. per il trattamento, qualificato come di favore, consistente nella sottrazione alla valutazione e al rito secondo equità, ingiustificatamente riservato ai “contraenti forti”, cioè coloro che redigono ed impongono alla clientela la sottoscrizione di contratti standard secondo l’art. 1342 cod. civ., rispetto ai contratti predisposti da altri professionisti;
che, infine, avendo le compagnie assicuratrici l’obbligo di contrarre in materia di responsabilità civile, esse avrebbero violato le regole del mercato, in cui il rapporto dovrebbe nascere e svilupparsi, attraverso la costituzione di un accordo di cartello mirante ad uniformare verso l’alto i prezzi delle polizze, con conseguente violazione dell’art. 41 Cost.;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata RAS – Riunione adriatica di sicurtà s.p.a. – preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione sia per omessa motivazione su ben sei degli otto parametri costituzionali evocati, sia per la prospettazione di questioni di mera politica legislativa, argomentando inoltre diffusamente circa la non fondatezza nel merito;
che, nel corso di un giudizio instaurato il 15 gennaio 2003 da un privato nei confronti della Lloyd Adriatico s.p.a. – per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro corrispondente all’eccedenza pagata sul premio assicurativo della polizza per la responsabilità civile autoveicoli rispetto a quanto accertato dall’Autorità antitrust con provvedimento in data 28 luglio 2000 – il Giudice di pace di Lecce, con ordinanza del 10 marzo 2003 (r.o. n. 374 del 2003), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost., questione di legittimità costituzionale della medesima norma in termini analoghi;
che il remittente, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, argomenta nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai giudizi risarcitori promossi dai consumatori-utenti, con conseguente determinazione della competenza per i giudizi relativi ai rimborsi sui premi assicurativi delle polizze per la responsabilità civile autoveicoli secondo gli ordinari criteri che li attribuiscono – per valore – alla giurisdizione del giudice di pace;
che la norma, oltre a violare l’art. 24 Cost., sarebbe altresì in contrasto con l’art. 25 Cost., perché l’immediata applicazione del d.l. n. 18 del 2003 al contenzioso in corso appare violare il principio del giudice naturale;
che, secondo il remittente, l’art. 3 Cost. sarebbe violato, oltre che per il privilegio riservato ai contraenti forti, anche per l’intrinseca irragionevolezza della scelta dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti della straordinaria necessità e urgenza, ai fini dell’introduzione di una disciplina del tutto illogica e inadatta a realizzare gli obiettivi perseguiti dal legislatore (scelta che comporterebbe anche la violazione dell’art. 77 Cost.);
che sarebbe, infine, ipotizzabile la violazione degli artt. 101, 102 e 104 Cost., per l’introduzione di una normativa irrazionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, nonché dell’art. 41 Cost., in quanto, a fronte di una sanzionata violazione, da parte delle Compagnie assicuratrici, delle regole di mercato, la norma impugnata avrebbe introdotto un’imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole;
che si è costituita altresì la Lloyd Adriatico s.p.a. chiedendo, con ampia e articolata memoria, che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile e comunque infondata;
che, nel corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2003, il Giudice di pace di San Severino Marche, con ordinanza del 2 aprile 2003 (r.o. n. 555 del 2003), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost., negli stessi termini di quella sollevata dal Giudice di pace di Lecce;
che si è costituita la parte convenuta del giudizio principale Winthertur assicurazioni s.p.a., facendo integrale rinvio alla memoria depositata, per la s.p.a. Lloyd Adriatico, nel giudizio di cui all’ordinanza iscritta al n. 374 del registro 2003;
che, nel corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2003, il Giudice di pace di Bari, con ordinanza del 20 marzo 2003 (r.o. n. 589 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento all’art. 24, terzo comma, Cost., insistendo particolarmente sugli effetti penalizzanti che gravano sui contraenti a causa dell’introduzione del grado di appello;
che si è costituita in questo giudizio la Fondiaria-SAI s.p.a., chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata;
che nel corso di un giudizio del quale non viene data alcuna concreta indicazione il Giudice di pace di Bari, con ordinanza del 20 maggio 2003 (r.o. n. 659 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento all’art. 24 Cost.;
che la motivazione, ancorché proveniente dalla persona fisica di un giudice diverso da quello dell’ordinanza di cui al r.o. n. 589 del 2003, è di contenuto sostanzialmente coincidente con quest’ultima;
che, nel corso di un giudizio risarcitorio analogo a quelli precedenti, introdotto con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2003, il Giudice di pace di Putignano, con ordinanza del 20 giugno 2003 (r.o. n. 842 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost.;
che il giudice a quo, dopo aver riportato alcune considerazioni in tutto coincidenti con quelle di cui alla precedente ordinanza del Giudice di pace di Lecce, osserva come la norma impugnata violi il principio di razionalità (perché differenzia senza motivo le cause di risarcimento danni rispetto alle altre di competenza del medesimo giudice, rendendo più difficoltoso l’accesso alla giustizia in virtù dell’introduzione del grado di appello davanti al tribunale) nonché l’art. 77 Cost., per mancanza delle condizioni legittimanti la decretazione d’urgenza;
che si è costituita la Assitalia s.p.a., convenuta nel giudizio principale, chiedendo, con ampia e articolata memoria, che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile e comunque infondata;
che, nel corso di un giudizio riguardo al quale non viene data alcuna concreta indicazione, il Giudice di pace di Milazzo, con ordinanza del 18 aprile 2003 (r.o. n. 1122 del 2003), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost.;
che il giudice a quo – dopo aver osservato come l’art. 153 (ex art. 129 A) del Trattato dell’Unione europea riconosca ai consumatori una posizione di pari importanza rispetto a quella delle imprese controparti nei c.d. contratti “di massa”, tanto che la legislazione italiana ha provveduto, in tale materia, a dare attuazione a numerose direttive comunitarie – contestualmente alla remissione della presente questione a questa Corte, ha sollevato anche una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, del medesimo art. 1 del d.l. n. 18 del 2003;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atti di contenuto identico, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione in ragione dell’inapplicabilità della norma denunciata nei giudizi a quibus e sostenendo, nel merito, la non fondatezza delle censure;
che, infine, con due ordinanze di identico contenuto – depositate in data 16 settembre 2003 (r.o. n. 171 e n. 172 del 2004), in relazione a due giudizi risarcitori proposti nei confronti della s.p.a. Lloyd Adriatico ed introdotti entrambi con citazione per l’udienza del 31 marzo 2003 – il Giudice di pace di Genzano di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 63 (recte: dell’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2003, n. 63);
che, secondo il remittente, la possibilità di ottenere una decisione secondo equità nelle cause di valore non superiore al milione di lire – nelle quali, non a caso, l’art. 82, primo comma, cod. proc. civ., consente alla parte di stare in giudizio personalmente – è una delle particolari configurazioni del diritto di difesa costituzionalmente garantito e quindi l’introduzione del giudizio di appello (in conseguenza dell’eliminazione del giudizio di equità) andrebbe, secondo il remittente, a vanificare la tutela costituzionale del diritto di difesa;
che anche in questi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità, trattandosi di giudizi nei quali la parte privata è assistita da un avvocato, ovvero per la manifesta infondatezza della questione, in quanto sarebbe erronea l’equazione istituita dal giudice remittente tra causa di modico valore e causa del non abbiente, così come del tutto ipotetiche sarebbero le critiche relative a maggiori esborsi conseguenti alla proposizione di un giudizio di appello.
Considerato che i Giudici di pace di Palestrina, Lecce, San Severino Marche, Bari, Putignano e Milazzo dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità le controversie relative ai c.d. contratti di massa di cui all’art. 1342 cod. civ.;
che il Giudice di pace di Genzano di Roma impugna l’art. 1 del d.l. n. 18 del 2003, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 2003, n. 63;
che i dubbi di legittimità costituzionale vengono prospettati con argomentazioni largamente coincidenti, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 Cost.;
che i giudizi, per l’identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con un’unica pronuncia;
che l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2003, ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazioni notificate dal 10 febbraio 2003;
che le ordinanze emesse dai Giudici di pace di Lecce, San Severino Marche e Bari (r.o. n. 589 del 2003) sono precedenti rispetto alla legge di conversione;
che riguardo ad esse, quindi, occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici remittenti, affinché alla luce della citata legge di conversione provvedano ad un nuovo esame della rilevanza;
che l’ordinanza del Giudice di pace di Putignano precisa che l’atto di citazione del giudizio principale è stato notificato in data 7 febbraio 2003, il che comporta – in base alla norma del citato art. 1-bis, peraltro trascurato dal giudice a quo – che l’art. 1 impugnato non debba essere applicato in quel giudizio, donde la manifesta inammissibilità della relativa questione;
che le ordinanze emesse dai Giudici di pace di Palestrina, Bari (r.o. n. 659 del 2003), Milazzo e Genzano di Roma sono tutte successive alla legge di conversione n. 63 del 2003, alla quale fa espresso riferimento soltanto il Giudice di pace di Genzano di Roma;
che, peraltro, nessuna di tali ultime ordinanze precisa quale sia la data di notifica dell’atto di citazione, sicché non viene consentito a questa Corte di svolgere il necessario controllo preliminare sulla rilevanza;
che pertanto anche le questioni sollevate in questo gruppo di ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Lecce (r.o. n. 374 del 2003), San Severino Marche (r.o. n. 555 del 2003) e Bari (r.o. n. 589 del 2003);
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità), convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003, n. 63, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione, dai Giudici di pace di Palestrina (r.o. n. 793 del 2003), Bari (r.o. n. 659 del 2003), Putignano (r.o. n. 842 del 2003), Milazzo (r.o. n. 1122 del 2003) e Genzano di Roma (r.o. n. 171 e n. 172 del 2004) con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.