ORDINANZA N. 269
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 novembre 2002 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito, promosso dal Tribunale di Taranto - II sezione penale, con ricorso depositato il 29 aprile 2003 ed iscritto al n. 243 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Giancarlo Cito, per il reato di diffamazione aggravata, il Tribunale di Taranto, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 29 aprile 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 27 novembre 2002, con la quale la Camera medesima ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento penale instaurato dinanzi allo stesso Tribunale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Tribunale, dopo aver riportato le dichiarazioni emesse dal parlamentare nel corso di un pubblico comizio trasmesso in diretta su una emittente televisiva e mandato in onda più volte nei giorni successivi, afferma che le espressioni contestate come diffamatorie all’on. Cito non possono ritenersi collegate funzionalmente alla sua attività di parlamentare, trattandosi di opinioni espresse nel corso di un comizio tenutosi in una piazza della città di Taranto, non riproduttive di opinioni altrimenti espresse in sede parlamentare, né riferibili a temi di natura politica;
che il ricorrente lamenta in particolare che le motivazioni espresse dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – secondo cui le frasi in questione atterrebbero ad un contesto politico, sia pure locale, e, in particolare, come riferito dal deputato medesimo, ad una polemica partitica nei confronti di un consigliere circoscrizionale appartenente alla sua lista – sarebbero contrastanti con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di immunità parlamentari;
che il deliberato della Camera si baserebbe, ad avviso del Tribunale ricorrente, sull’erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all’attività politica del deputato, indipendentemente dall’esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari;
che la predetta delibera, di cui il Tribunale chiede l’annullamento, determinerebbe quindi una ingiustificata menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata soltanto a delibare se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Taranto è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene;
che, allo stesso modo, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, considerata illegittima, della Camera dei deputati, che ha qualificato le dichiarazioni espresse da un proprio membro come insindacabili, in quanto comprese nell’esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Taranto ricorrente;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.