ORDINANZA N.262
ANNO 2004
repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria), e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria), promosso con ordinanza del 7 luglio 2003 dalla Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 luglio 2003, pervenuta a questa Corte il 1° settembre 2003, la Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), come novellato dall’art. 1, lettera c), della legge 27 aprile 1968, n. 491, e dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166 (recte: dell’art. 1, lettera c, della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166);
che la norma impugnata (indicata dalla Corte remittente, per errore materiale, anziché nell’art. 1, lettera c, nell’art. 2 della legge n. 292 del 1963 – relativo, nel testo vigente, solo alla estensione su richiesta della vaccinazione antitetanica alle madri gestanti –, ma che si deduce con univocità dal testo dell’ordinanza) sancisce la obbligatorietà della vaccinazione antitetanica per i nuovi nati, per i quali prevede tre somministrazioni del vaccino, la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita;
che la Corte remittente premette che il rischio per i bambini di contrarre il tetano sarebbe oggi estremamente ridotto rispetto all’epoca in cui è nato l’obbligo della vaccinazione; che tale obbligo non sussiste nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea; che vi sarebbe negli ultimi tempi un vasto movimento d’opinione contro l’obbligatorietà delle vaccinazioni; che l’obbligo in questione era stato escluso dall’art. 9 del d.l. 7 gennaio 1994, n. 8, poi non convertito in legge, e che il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355 avrebbe disposto la "libertà di frequenza scolastica" per gli alunni non vaccinati, onde se non si praticano le vaccinazioni pur formalmente obbligatorie non succederebbe "assolutamente nulla" (in realtà l’art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, come modificato dall’art. 1 del d.P.R. n. 355 del 1999, si limita a stabilire che la mancata certificazione delle vaccinazioni obbligatorie non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno, ma solo la segnalazione alle autorità competenti "per gli opportuni e tempestivi interventi");
che il giudice a quo espone di dover affrontare un rifiuto genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge "non fondato su un’opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione", in quanto i genitori chiedono di "spiegare perché se il vaccino antitetanico contenente mercurio è ritenuto potenzialmente pericoloso dal punto di vista scientifico-sanitario tant’è che dovrà essere ritirato dal commercio entro il 2003 (d.m. 13.11.2001, in Gazzetta Ufficiale 19.3.2002, n. 66), non lo è giuridicamente oggi – nel 2003 – in cui il loro figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventerà solo dal 1.1.2004": onde la Corte remittente ritiene di non potersi limitare ad affievolire la potestà dei genitori, al fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli per il minore, "in quanto – mentre può ritenersi sicuramente pregiudizievole un’opposizione preconcetta a tutte le vaccinazioni […] – non lo è l’opposizione motivata su ragioni sanitarie di buon senso", e dunque sussisterebbe "la rilevanza del problema";
che, postulando l’art. 32 della Costituzione il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti non richiesti e non accettati) con l’interesse della collettività, l’intervento sanitario coattivo sarebbe, secondo la Corte remittente, giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica;
che dunque il criterio principe per stabilire "i limiti dell’autodeterminazione individuale (diritto parimenti di rango costituzionale …) rispetto alla obbligatorietà imposta dalla legge" consisterebbe "nella pericolosità della situazione per il solo individuo o per l’intera collettività"; e nessun pericolo alla collettività potrebbe derivare dal fatto che il singolo soggetto non si vaccini contro il rischio del tetano, perché questo non è una malattia diffusiva ma solo infettiva, che non si trasmette cioè per contagio;
che di conseguenza l’obbligatorietà della vaccinazione potrebbe sussistere solo se il tetano fosse, invece, una malattia diffusiva;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità e comunque la infondatezza della questione;
che, secondo l’Avvocatura erariale, la questione sarebbe in primo luogo inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza, avendo il giudice a quo omesso di ricostruire i fatti di causa, e restando oscuro lo stesso oggetto del giudizio;
che la questione sollevata, "pur degna della massima considerazione", sarebbe tuttavia, per come è formulata, manifestamente infondata, poiché non avrebbe alcun rilievo, nella valutazione della stessa, la circostanza che il vaccino antitetanico contenente mercurio sia destinato ad essere ritirato dal commercio, essendovi stata una valutazione tecnica circa la prevalenza dei benefici della vaccinazione sui marginali rischi di utilizzazione di un vaccino, della cui pericolosità mancherebbe qualsiasi prova;
che, quanto al problema più generale dei limiti dei trattamenti sanitari obbligatori, l’Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 258 del 1994, in cui, pur affermandosi che il corretto bilanciamento fra la tutela della salute del singolo e la tutela della salute collettiva renderebbe necessario individuare con la maggior precisione possibile le complicanze potenzialmente derivabili dalla vaccinazione e gli strumenti per prevederne la concreta verificabilità, si rileva che sarebbe necessario un intervento del legislatore, cui la Corte costituzionale non potrebbe sostituirsi, con conseguente inammissibilità della questione, che dovrebbe essere ritenuta anche nel presente caso.
Considerato che la Corte remittente si trova a dover giudicare sull’impugnazione avverso un provvedimento giudiziale adottato nei confronti dei genitori di un minore che avevano rifiutato di sottoporre il figlio ad una delle somministrazioni di vaccino antitetanico nel quadro della vaccinazione obbligatoria per legge;
che il giudice a quo non chiarisce se l’opposizione dei genitori alla vaccinazione sia motivata solo dalla convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale o dalla allegata pericolosità in concreto, per il minore, della somministrazione del vaccino, in ragione di specifiche condizioni cliniche, riconducibili a precedenti somministrazioni (come risulterebbe dagli atti del giudizio), o in ragione del fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità;
che, nel caso di opposizione motivata da specifiche condizioni sanitarie del minore, il giudice minorile dovrebbe operare i necessari approfondimenti tecnico-sanitari, per verificare la fondatezza dell’opposizione, essendo pacifico, anche secondo la giurisprudenza, che la vaccinazione deve essere omessa o differita nel caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore;
che, nel caso di opposizione motivata dalla allegata pericolosità del vaccino in uso, si tratterebbe di valutare, sulla base di comprovati elementi di natura tecnico-scientifica, la fondatezza di tale allegazione, tenuto anche conto che dal provvedimento ministeriale indicato dal remittente (art. 1 del d.m. 13 novembre 2001, come sostituito dall’art. 1 del d.m. 27 giugno 2003) emerge solo un programma a medio termine di sostituzione di un tipo di vaccino ad un altro, e non l’affermazione di una pericolosità concreta del vaccino in uso, che ne avrebbe richiesto il ritiro immediato dal commercio;
che in ogni caso, ai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei genitori, non è sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non può essere estranea la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della vaccinazione, posto che, nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di effettuare anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio (cfr. sentenza n. 132 del 1992);
che la Corte remittente omette invece ogni considerazione in proposito;
che pertanto l’ordinanza risulta carente in punto di motivazione sulla rilevanza della questione, la quale si palesa perciò manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall’art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall’art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.