ORDINANZA N.234
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 17 dicembre 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Ferrunaj Eduart contro Questura di Firenze, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza in data 17 dicembre 2002, iscritta al n. 501 del registro ordinanze del 2003, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche nei confronti dei minori stranieri "sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile";
che il rimettente premette di essere stato chiamato a decidere in ordine all’annullamento, previa istanza di sospensione, del decreto con cui il Questore di Firenze ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente il quale, già titolare di un permesso di soggiorno per minore età, aveva chiesto la conversione dello stesso ex art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998, "richiamando il provvedimento con cui il giudice tutelare ha nominato un tutore";
che il TAR dà atto che sull’applicazione della norma – la quale dispone che ai minori affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, di lavoro autonomo o subordinato, per esigenze sanitarie o di cura – si sono formati orientamenti giurisprudenziali discordanti;
che, in particolare, taluni TAR hanno ritenuto che la nomina di un tutore equivalga all’affidamento di cui alla legge n. 184 del 1983; altri hanno ritenuto che debba tenersi conto anche dell’affidamento di fatto o di quello disciplinato dal diritto islamico; altri ancora che la norma debba essere interpretata rigorosamente in quanto introdurrebbe deroghe alla disciplina sui flussi di immigrazione; ed, infine, che il TAR Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 Cost.;
che il rimettente ritiene che il puntuale riferimento contenuto nell’art. 32 all’istituto dell’affidamento disciplinato dalla legge n. 184 del 1983 non consenta interpretazioni estensive e che il carattere eccezionale della norma – che deroga alla disciplina sui flussi di immigrazione – non ne consenta l’applicazione analogica;
che, ad avviso del giudice a quo, non priverebbe di rilevanza la questione di legittimità la normativa dettata dall’art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) che subordina l’applicazione dell’art. 32 all’ammissione del minore per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile presso enti pubblici o privati, dal momento che tale disposizione non sarebbe applicabile alle situazioni pregresse;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto assoluto di motivazione in ordine alla denunciata incostituzionalità dell’art. 32, in quanto l’ordinanza di rimessione non conterrebbe alcun argomento a sostegno di tale denuncia;
che, nel merito, l’Avvocatura ritiene che i dubbi di costituzionalità siano infondati, in quanto il rimettente non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che la giurisprudenza ha privilegiato una lettura della norma conforme alla Costituzione;
che, in ogni caso, la diversità del provvedimento di apertura della tutela rispetto all’istituto dell’affidamento disposto dal tribunale dei minorenni giustificherebbe il diverso trattamento previsto dall’art. 32 censurato, dal momento che la tutela avrebbe carattere temporaneo e provvisorio e si collegherebbe unicamente alla impossibilità per il minore di porre in essere atti giuridici in assenza dei genitori e sarebbe quindi inidonea a creare un legame familiare nuovo e una aspettativa di permanenza sul territorio dello Stato, mentre l’affidamento disposto dal tribunale dei minori mirerebbe a costruire una nuova relazione familiare ed educativa, capace di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione e l’istruzione, creando un nuovo legame stabile con il territorio nazionale che il legislatore ha valutato positivamente ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno dopo il raggiungimento della maggiore età.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche "nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile";
che l’ordinanza di rimessione – peraltro pronunciata anteriormente alla sentenza n. 198 del 2003, con cui questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 – omette di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;
che il TAR, infatti, si limita a richiamare le diverse interpretazioni che della norma censurata hanno dato i giudici amministrativi in ordine alla applicabilità o meno dell’art. 32 anche ai minori sottoposti a tutela, nonché ad affermare l’impossibilità di una lettura estensiva e di un’applicazione analogica;
che la questione quindi deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.