Sentenza n. 229 del 2004

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SENTENZA N.229

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Gustavo          ZAGREBELSKY      Presidente

-   Valerio            ONIDA                     Giudice

-   Carlo               MEZZANOTTE        "

-   Fernanda         CONTRI                    "

-   Guido             NEPPI MODONA    "

-   Piero Alberto  CAPOTOSTI             "

-   Annibale         MARINI                    "

-   Franco             BILE                         "

-   Giovanni Maria FLICK                     "

-   Francesco        AMIRANTE              "

-   Ugo                 DE SIERVO              "

-   Romano          VACCARELLA        "

-   Paolo               MADDALENA         "

-   Alfonso           QUARANTA            "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 dicembre 2003, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2003.

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

     udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

     uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto in fatto

     1. – Con ricorso depositato il 23 dicembre 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2003 ha abrogato la precedente legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la valorizzazione del servizio civile) e dettato norme per lo sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

Nel quadro di un impianto ritenuto "apprezzabile" dal ricorrente, la Regione avrebbe tuttavia ecceduto dalle proprie competenze. In particolare, l’art. 12 della legge inciderebbe nella materia "difesa", riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, in quanto esso attribuisce alla Regione la competenza a trasmettere agli Uffici leva dei comuni l’elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario al fine di eventuali richiami in servizio in caso di guerra o di mobilitazione generale.

     La seconda censura riguarda gli artt. 5, comma 4, e 22, comma 5, della legge regionale, che, dettando disposizioni riguardanti gli obiettori di coscienza, inciderebbero nella materia "difesa e sicurezza dello Stato", anch’essa riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione. L’art. 22, comma 5, nella parte in cui prevede che la scelta dell’obiezione di coscienza continui ad essere tutelata dall’art. 12 della legge regionale stessa anche nel periodo di sospensione costituzionale della leva, esulerebbe dalla competenza regionale, comportando che, anche quando non sarà più obbligatorio il servizio di leva, nel caso di eventuali richiami in servizio per guerre o mobilitazioni generali, coloro che hanno svolto servizio civile, qualificandosi obiettori di coscienza, siano assegnati alla protezione civile o alla croce rossa. Analoghe argomentazioni varrebbero per l’art. 5, comma 4, che demanda ai comuni la tutela dell’obiezione di coscienza "secondo le modalità di cui all’articolo 12 anche nel periodo di sospensione dell’obbligo costituzionale di leva".

2. – Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Emilia-Romagna per chiedere che il ricorso venga respinto come inammissibile e infondato, per ragioni che la resistente si è riservata di esporre in separata memoria.

3. – In prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un’unica memoria per i ricorsi n. 21 del 2001, n. 44 del 2002 e n. 97 del 2003. Con riferimento al presente giudizio, la difesa erariale ha sottolineato che, secondo il Governo, l’impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l’intero impianto della legge, attesa l’esclusiva competenza statale in materia. La difesa erariale afferma che "in realtà la limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi all’obiezione di coscienza è solo formale e apparente e sottende, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della competenza statale in materia di servizio civile nazionale". L’Avvocatura dello Stato sottolinea che dovrebbe prospettarsi la necessità – non appena se ne verificheranno i presupposti – di un giudizio incidentale prossimo venturo, qualora la illegittimità costituzionale della legge regionale non dovesse venire dichiarata in via principale o in via incidentale – per mezzo del ricorso da parte di questa Corte al proprio potere di sollevare questione di legittimità costituzionale riguardante leggi, o parti di esse, dipendenti, pregiudiziali o comunque collegate alle norme impugnate – nel presente giudizio.

4. – In prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004, anche la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria, precisando che la propria legge non interferisce in alcun modo con la materia "difesa". La disciplina in essa contenuta si inserirebbe coerentemente nel processo in atto, in un modo che non solo non viene contestato ma addirittura risulta espressamente apprezzato nel ricorso introduttivo.

La resistente rileva in via preliminare che il ricorso statale non illustrerebbe sotto quali profili giuridici e per quali ragioni vi sarebbe uno "sconfinamento" da parte delle disposizioni censurate nella materia della difesa, limitandosi in definitiva ad affermarlo apoditticamente. L’argomentazione a sostegno dell’assunta violazione sarebbe pertanto carente.

Con riferimento all’art. 12 della legge regionale, la resistente sottolinea che esso si limita a disporre il mero invio di informazioni che possono risultare utili per l’applicazione della legislazione statale. Anche le altre previsioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4) si limitano, in un’ottica di mera collaborazione, a fare in modo che, nell’ipotesi di ripristino della leva, già siano disponibili le indicazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, si sono dichiarati obiettori di coscienza. Nelle attività collaborative previste dalle norme impugnate non potrebbe essere ravvisata alcuna interferenza con la materia della difesa né alcuna invasione della competenza statale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al controllo di costituzionalità gli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

La pretesa violazione della competenza statale in materia di "difesa" discenderebbe, anzitutto, dalla previsione per cui "la Regione trasmette agli Uffici leva dei comuni l’elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all’aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all’articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all’articolo 13 della legge n. 230 del 1998" (art. 12 della legge regionale n. 20 del 2003).

Le altre censure sono strettamente connesse a quella anzidetta e riguardano la disposizione per cui "nel periodo di sospensione di tale obbligo [dell’obbligo costituzionale di leva] la scelta dell’obiezione di coscienza agli eserciti, all’uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell’articolo 12 della presente legge" (art. 22, comma 5, della legge regionale impugnata) e quella per cui "i comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell’obiezione di coscienza, secondo le modalità di cui all’articolo 12, anche nel periodo di sospensione dell’obbligo costituzionale di leva" (art. 5, comma 4, della legge regionale impugnata).

2. – In una memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato comunica che, secondo il Governo, la impugnativa dovrebbe considerarsi aver investito l’intero impianto della legge, attesa l’esclusiva competenza statale in materia. La limitazione dei motivi di impugnazione agli aspetti relativi all’obiezione di coscienza sarebbe solo formale e apparente, sottendendo, invece, il motivo di fondo della rivendicazione della competenza statale in materia di servizio civile nazionale.

La suddetta comunicazione non vale, ovviamente, ad estendere l’impugnazione all’intera legge regionale, essendo il ricorso circoscritto alle disposizioni indicate nella relazione del Dipartimento per gli Affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri con la quale si decise di impugnare gli articoli 12, 22, comma 5, e 5, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna.

3. – Le censure ruotano attorno alla previsione contenuta nell’art. 12 della legge regionale impugnata, la quale prevede una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio.

La disposizione contenuta nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.

Analogo discorso vale per le altre disposizioni censurate (art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare, nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.

Le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe sono pertanto infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.