Ordinanza n. 218 del 2004

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ORDINANZA N.218

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Gustavo                                ZAGREBELSKY                    Presidente

- Valerio                                 ONIDA                                       Giudice

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                "

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Gianfranco Miccichè nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Roma – sezione VII penale, con ricorso depositato il 21 marzo 2003 ed iscritto al n. 239 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 marzo 2003, il Tribunale di Roma – sezione VII penale, nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti dell’on. Gianfranco Miccichè, per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dall’Assemblea il 19 settembre 2001, con la quale è stato dichiarato, in conformità alla proposta della Giunta, che i fatti per i quali è in corso il processo a carico dell’on. Miccichè concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente espone che le dichiarazioni per le quali è in corso il procedimento penale sono state rese dall’on. Miccichè nel corso di una intervista al periodico “Liberal;

che, ad avviso del medesimo ricorrente, la deliberazione della Camera dei deputati sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dall’on. Miccichè e l’attività parlamentare;

che, pertanto, il Tribunale chiede che la Corte dichiari che non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse dall’on. Miccichè nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, ed annulli la deliberazione adottata dalla stessa Camera il 19 settembre 2001.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente l’ammissibilità del ricorso, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale di Roma a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilità;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva, anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma – sezione VII penale, nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma – sezione VII penale, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.