ORDINANZA N.165
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi con ordinanze del 21 gennaio 2003, del 20 novembre 2002 e del 6 marzo 2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 162, 232 e 335 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 18 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e l’atto di costituzione di Ferrara Giovanni;
udito nell’udienza pubblica del 9 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;
uditi l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Roberto Tricoli e Francesco Bertorotta per Ferrara Giovanni.
Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione e in relazione alla direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, nella parte in cui non prevedono un «adeguato mezzo processuale» atto a consentire la definizione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme;
che il quesito di costituzionalità si incentra, in specie, sull'asserito contrasto delle norme impugnate con l'art. 6 della citata direttiva, che impone agli Stati membri di prevedere «adeguate sanzioni» per i casi di «mancata pubblicità del bilancio e del conto dei profitti e perdite, come prescritto dall'art. 2, paragrafo 1, lettera f)» della direttiva medesima;
che, nella memoria difensiva depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto che nel corso del 2002 il Tribunale di Milano (con due distinte ordinanze) e la Corte di appello di Lecce hanno posto alla Corte di giustizia delle comunità europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, quesiti analoghi a quello formulato dal giudice rimettente, tendenti a conoscere se le sanzioni stabilite dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ. possano ritenersi «adeguate» in rapporto alle previsioni della direttiva 68/151/CEE (e a quelle «parallele» delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, rispettivamente sui conti annuali e consolidati);
che la difesa erariale ha conseguentemente segnalato – stante l'assoluta coincidenza di oggetto fra giudizio di costituzionalità e giudizio comunitario, e pur a fronte della «ben nota ... indipendenza e ... separatezza» dei due giudizi – l'opportunità «di dare la precedenza temporale alla Corte comunitaria», formulando quindi, nel corso dell'udienza pubblica, richiesta di rinvio, a tal fine, della decisione sui giudizi incidentali di legittimità costituzionale.
Considerato che le tre ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che la richiesta di rinvio formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, in vista della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02, appare meritevole di accoglimento, stante la sostanziale coincidenza fra il quesito di costituzionalità, attinente all'asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle predette cause.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
rinvia le cause a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004.