Ordinanza n. 160 del 2004

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.160

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA                 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO             

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Gustavo                        ZAGREBELSKY                     Presidente

-    Valerio                          ONIDA                                        Giudice

-    Carlo                             MEZZANOTTE                                "

-    Fernanda                       CONTRI                                            "

-    Guido                            NEPPI MODONA                            "

-    Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

-    Annibale                       MARINI                                            "

-    Franco                           BILE                                                  "

-    Giovanni Maria             FLICK                                               "

-    Francesco                     AMIRANTE                                      "

-    Ugo                               DE SIERVO                                      "    

-    Romano                        VACCARELLA                               "

-    Paolo                             MADDALENA                                 "

-    Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-    Alfonso                         QUARANTA                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio  2002, recante “Criteri generali per la localizzazione degli impianti  e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 2002, depositato in cancelleria  il 22 successivo ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Mario Loria per la Regione Toscana.

Ritenuto che con ricorso notificato il 12 aprile e depositato il 22 aprile 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Toscana, in relazione alla deliberazione del Consiglio regionale del 16 gennaio 2002, n. 12, recante “Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)”;

che il ricorrente, assumendo la violazione di principi fondamentali dettati dalla legislazione statale nelle materie “tutela della salute” e “ordinamento della comunicazione”, chiede che sia dichiarato che non spetta alla Regione Toscana adottare le disposizioni di cui al punto 1 del deliberato ed ai punti 1, primo comma, e 2, primo comma, lettera b), dell’allegato 1), nonché le disposizioni di cui al punto 2 del deliberato e al punto 1 dell’allegato 2, della richiamata deliberazione del Consiglio regionale della Toscana; e, in conseguenza, chiede l’annullamento delle suddette disposizioni della deliberazione regionale;

che la deliberazione regionale ha stabilito che gli impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per telefonia cellulare possono essere installati esclusivamente nel rispetto di quanto prescritto per le aree sensibili identificando come tali, tra l’altro, le “aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa” (punto 1 del deliberato e punti 1, primo comma, e 2, primo comma, lettera b, dell’allegato 1);

che la deliberazione regionale ha altresì definito “gli obiettivi di qualità inerenti le aree sensibili”, prescrivendo che in esse “deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità di 0,5 V/m per i campi elettrici generati da impianti fissi per telefonia cellulare e di 3 V/m per i campi elettrici generati da tutte le altre sorgenti inquinanti rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 54/2000, misurati secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 e degli allegati B e C dello stesso d.m.” (punto 2 del deliberato e punto 1 dell’allegato 2);

che, secondo il ricorrente, le suddette previsioni si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale in materie, quali la “tutela della salute” e l’“ordinamento della comunicazione”, che rientrano, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella legislazione concorrente; e, in particolare, si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che non consentirebbero alle Regioni di determinare esse i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, in quanto “valori di campo” o comunque di determinare tali limiti, valori e obiettivi con criteri diversi da quelli stabiliti in via unitaria dallo Stato;

che la Regione Toscana ha depositato fuori termine atto di costituzione, in data 8 maggio 2002;

che, in prossimità dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, corredata da documento tecnico, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso;

che, non risultando allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri in cui si decise di sollevare conflitto di attribuzione la pur richiamata relazione del Ministro per gli affari regionali contenente la proposta di ricorso, questa Corte, riservata ogni pronuncia anche in rito, ha disposto con ordinanza istruttoria l’acquisizione della suddetta documentazione;

che, avendo il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana annullato la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 12 del 16 gennaio 2002 e i relativi  allegati 1 e 2 con sentenze n. 10 e n. 11 del 16 gennaio 2003, questa Corte, con la medesima ordinanza istruttoria, ha richiesto al ricorrente informazioni circa l’eventuale impugnazione delle citate decisioni del TAR;

che, a seguito della richiamata ordinanza istruttoria, il ricorrente ha depositato la relazione del Ministro per gli affari regionali e due note del Ministero delle comunicazioni nelle quali si comunica che avverso le sentenze del TAR Toscana n. 10 e n. 11 del 16 gennaio 2003 non risulta presentato ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato;

che, in prossimità dell’udienza pubblica del 6 aprile 2004, il ricorrente ha depositato memoria, deducendo che, come rilevato da questa Corte nella predetta ordinanza istruttoria, la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana oggetto del presente giudizio è stata annullata dal TAR per la Toscana con sentenza n. 10 del 16 gennaio 2003 e che detta sentenza risulta passata in giudicato per mancanza di impugnazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., venendo pertanto a cessare la materia del contendere.

Considerato che, preliminarmente, va  dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Toscana, in quanto effettuata fuori termine;

che, formatosi il giudicato sull’annullamento della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana oggetto del giudizio promosso davanti a questa Corte con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, deve ritenersi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.