ORDINANZA N.156
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza del 13 novembre 2002 dal Giudice di pace di Parma nel procedimento civile vertente tra la UNIPOL S.p.a. e la SAI S.p.a., iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti l’atto di costituzione della UNIPOL S.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Parma, con ordinanza del 13 novembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi, per violazione dell’art. 38 della Costituzione;
che il rimettente, dopo aver brevemente descritto le modalità con le quali si era verificato il sinistro stradale del quale si controverte nel giudizio a quo – un incidente causato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto –, riferisce che la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato, UNIPOL S.p.a., dopo aver provveduto a risarcire, per le lesioni subite nell’occasione, una persona su questo trasportata, ha successivamente convenuto in giudizio la compagnia designata dal Fondo di garanzia, SAI S.p.a., chiedendo in via di surrogazione la liquidazione del danno già pagato alla persona danneggiata;
che, come riporta il giudice rimettente, la convenuta ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della domanda attorea, eccependo l’illegittimità costituzionale della norma censurata ed osservando che l’art. 38 della Costituzione afferma il diritto del cittadino a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di indigenza, “specie se determinata da inabilità o menomazioni”, compito cui provvedono “organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato”;
che il Fondo di garanzia, come continua l’ordinanza di rimessione, è certamente un’istituzione di sicurezza sociale, finanziato “con modalità para fiscali”, originariamente gestito da un ente pubblico – l’INA – e, dopo la privatizzazione di questo, dalla CONSAP, società concessionaria dei servizi assicurativi pubblici;
che, sempre secondo l’ordinanza, il danneggiato che sia trasportato da altro veicolo coinvolto nel sinistro non ha lo status di vittima della strada, potendo lo stesso essere risarcito dal vettore e beneficiare, nei confronti di questo, della responsabilità contrattuale presunta prevista dal codice civile;
che l’ordinanza di rimessione riporta quindi in sintesi le difese di parte attrice, secondo la quale, benché le finalità del Fondo di garanzia facciano capo a principi di solidarietà sociale, all’intervento dello stesso non è stata attribuita dalla giurisprudenza della Corte di cassazione natura indennitaria ma risarcitoria, con la conseguenza che esso resta correlato alla responsabilità altrui, al pari dell’obbligazione diretta dell’assicuratore verso il danneggiato;
che si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la parte attrice nel giudizio a quo, UNIPOL S.p.a., chiedendo alla Corte di dichiarare l’infondatezza o l’inammissibilità della questione sollevata con l’ordinanza del Giudice di pace di Parma;
che la parte privata, ribadite le difese svolte nel giudizio in corso, sottolinea come proprio le finalità sociali cui ha fatto riferimento la parte convenuta verrebbero aggirate dal riconoscimento di un indennizzo in luogo del risarcimento del danno, non potendosi neppure accogliere la tesi secondo la quale per vittima della strada debba intendersi solo il pedone o il conducente di un veicolo e non la persona trasportata;
che, sempre secondo la parte costituita, un’interpretazione volta ad escludere la possibilità dell’azione di rivalsa nei confronti del Fondo da parte dell’assicuratore che ha già provveduto a risarcire il danneggiato, sarebbe iniqua, perché consentirebbe al fondo di sottrarsi al pagamento del dovuto ogni qual volta i danneggiati risultino assicurati contro gli infortuni o siano terzi trasportati;
che, dopo aver ricordato che la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la rivalsa nei confronti del Fondo di garanzia da parte dell’impresa cessionaria del portafoglio di una impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa che abbia pagato indennizzi, in quanto soggetta all’obbligo di anticipazione nei limiti del massimale di polizza, l’UNIPOL deduce la piena legittimità della rivalsa da parte delle assicurazioni private nei confronti del Fondo;
che la parte privata richiama ancora l’art. 1916 del codice civile, che prevede la surroga dell’assicuratore che ha pagato il danno nella posizione dell’avente diritto al risarcimento, un diritto che si esercita nei confronti di tutti coloro i quali per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi o a soggetti per i quali debbano rispondere;
che infine la parte privata sottolinea come, secondo la giurisprudenza, qualora una compagnia di assicurazione sia convenuta con azione diretta, essa debba rispondere oltre il massimale previsto nella polizza anche per interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento processuale defatigatorio e come la successione ope legis della compagnia designata dal Fondo di garanzia a seguito di liquidazione coatta della società obbligata si verifichi anche avuto riguardo a dette obbligazioni accessorie, per le quali non opera quindi il limite di risarcibilità di cui all’art. 21 della legge n. 990 del 1969;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Parma;
che la difesa erariale osserva anzitutto che il rimettente ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, essendosi limitato a riportare le tesi difensive delle parti e non avendo chiarito quale effetto potrebbe avere sulla sua decisione l’applicazione della disposizione impugnata nel significato che la renderebbe contrastante coi principi costituzionali;
che, sempre secondo l’Avvocatura, il rimettente sembra addirittura dubitare dello status di vittima della strada del soggetto danneggiato, ed ipotizzare la sua legittimazione ad essere risarcito direttamente dal conducente anziché dalla compagnia di assicurazione, ciò che introduce un elemento di incertezza riguardo alle norme ritenute applicabili al caso di specie;
che ad avviso dell’Avvocatura, il pagamento corrisposto dal Fondo di garanzia ha carattere risarcitorio e non indennitario, con la conseguenza che esso è dovuto anche all’assicuratore che agisce in surroga, mentre non si vede la ragione perché l’assicuratore che paga direttamente il danneggiato dovrebbe subire in proprio le conseguenze negative delle situazioni considerate dall’art. 19 della legge n. 990 del 1969, anziché riversarle su tutta la collettività attraverso il sistema del Fondo di garanzia;
che secondo l’Avvocatura il parametro indicato dall’ordinanza di rimessione non appare appropriato, dal momento che l’art. 38 Cost. tutela il lavoratore, mentre l’ordinamento delle assicurazioni private prescinde dalla qualifica del danneggiato.
Considerato che il Giudice di pace di Parma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non prevede che al Fondo vittime della strada possano rivolgersi soltanto le vittime della strada e non altri soggetti surrogatisi a questi;
che secondo il rimettente la disposizione violerebbe l’art. 38 della Costituzione;
che la motivazione dell’ordinanza con la quale è stato promosso il giudizio di legittimità costituzionale è costituita da passi estrapolati dagli atti difensivi delle parti nel giudizio a quo, e che essa risulta contraddittoria e priva di una specifica indicazione, da parte del rimettente, in ordine alla ritenuta rilevanza della questione, che risulta così solo apoditticamente affermata;
che il rimettente inoltre censura l’intero art. 19 della legge n. 990 del 1969, una disposizione che presenta un contenuto normativo complesso e prevede le modalità di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada e di designazione della compagnia che deve provvedere al risarcimento del danno nei casi previsti dalla legge, non indicando chiaramente neppure quale sia la norma che costituisce oggetto delle censure;
che anche l’indicazione del parametro di cui all’art. 38 Cost., a prescindere dalla sua dubbia attinenza al caso di specie, non viene accompagnata da alcuna specifica motivazione al riguardo;
che l’ordinanza risulta quindi inidonea ad instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la questione è manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all’art. 38 della Costituzione, dal Giudice di pace di Parma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.