ORDINANZA N.146
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 3 dicembre 2002 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Fischetti Sebastiano e il Comune di Milano, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti l’atto di costituzione di Fischetti Sebastiano, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 2002, il Giudice di pace di Milano, nel corso di un giudizio, avente per oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso da un cittadino nei confronti del Comune di Milano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per difformità rispetto all’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);
che, secondo il remittente, la citata legge delega farebbe propendere per una interpretazione della norma impugnata riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di automatica elaborazione informatizzata e non invece a quelli da motivare in relazione al singolo caso concreto ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
che, inoltre, in base all’art. 383, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), successivo alla legge delega n. 421 del 1992, il verbale di accertamento di un illecito amministrativo, ove redatto con sistemi meccanizzati, dovrebbe comunque essere sottoscritto in originale dall’accertatore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, poiché carente in ordine all’oggetto e ai termini della controversia pendente innanzi al giudice a quo, o comunque infondata nel merito;
che la parte nel giudizio a quo si è costituita fuori termine.
Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre (recte: febbraio) 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui prevede, per gli atti amministrativi informatizzati, “la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile”, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);
che l’ordinanza di remissione non contiene una neppure minima descrizione della fattispecie onde consentire alla Corte la valutazione sulla rilevanza della questione così come proposta dal remittente, non risultando quale sia l’atto impugnato e la modalità della sua redazione e neppure di quale violazione si discuta;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2004.