ORDINANZA N. 119
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla istanza di sospensione a norma dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 2 marzo successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto che con ricorso notificato il 25 febbraio 2004, depositato il 2 marzo 2004 e iscritto al n. 27 del registro ricorsi del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale);
che l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione degli artt. 3, 5, 51, 81, 117, secondo e terzo comma, 119, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione;
che il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sia sospeso l’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 29 del 2003, ritenendo che ricorrano i presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto;
che nel giudizio si è costituita la Regione Marche, la quale sostiene che non ricorrano le condizioni per la sospensione della norma impugnata;
che, in prossimità della camera di consiglio fissata per il giorno 24 marzo 2004 per trattare l’istanza cautelare dell’art. 4 della legge regionale n. 29 del 2003, la Regione ha depositato una memoria nella quale espone le proprie argomentazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per la adozione del provvedimento;
che, successivamente, il ricorrente ha depositato atto nel quale, in considerazione, in particolare, della prossimità dell’udienza stabilita per la trattazione nel merito dei ricorsi in materia di “condono edilizio”, fissata per la data dell’11 maggio 2004, rinuncia alla immediata decisione sulla istanza cautelare presentata avverso l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche.
Considerato che deve prendersi atto della rinuncia presentata, per il ricorrente, dall’Avvocatura generale dello Stato alla immediata pronuncia sull’istanza cautelare dalla stessa formulata nei confronti dell’art. 4, comma 6, della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale);
che sussistono le condizioni per il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare indicata all’udienza stabilita per l’esame del merito del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone il rinvio dell’esame dell’istanza di sospensione indicata in epigrafe all’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2004, già fissata per la trattazione del giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull’attività edilizia nel territorio regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2004.